Cassazione Civile, Ordinanza n. 14803/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione legittima relative a un terreno sito in Condofuri Marina, esteso mq 1.720 e destinato a viabilità. Dopo un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte d'appello aveva liquidato le indennità sulla base di una nuova consulenza tecnica, ma i proprietari hanno proposto un secondo ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) sostengono che nel giudizio di rinvio avrebbe dovuto applicarsi il "vecchio rito" e non il d.lgs. 150/2011, perché la causa era stata instaurata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; 2) denunciano violazione degli artt. 383 e 394 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto coperta da giudicato la natura non edificabile del suolo, impedendo di considerare possibili utilizzazioni intermedie del fondo e in particolare la sua alienazione unitamente a lotti edificabili come area di parcheggio; 3) deducono omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., assumendo che l'espropriazione fosse stata disposta per una strada nel centro abitato, confinante con zona edificabile, e che non dovesse presumersi una servitù di uso pubblico sull'intero fondo; 4) denunciano ancora nullità della motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., contestando la parte dell'ordinanza che avrebbe ritenuto coperto da giudicato anche il tema della natura del vincolo urbanistico, che i ricorrenti ritenevano non conformativo ma espropriativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di decisività, osservando che il giudizio di rinvio era prosecuzione del processo originario e che, comunque, i ricorrenti non avevano indicato alcuna concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa derivante dall'applicazione del nuovo rito. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi: il secondo perché non coglieva la ratio dell'ordinanza impugnata e perché le questioni sugli utilizzi intermedi non risultavano adeguatamente autosufficienti; il terzo perché introduceva fatti e questioni non risultanti dall'ordinanza e non specificamente localizzati negli atti processuali; il quarto perché formulato in modo incomprensibile e contraddittorio, oltre a tendere in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle prove. La Corte ha inoltre confermato la regolazione delle spese a carico solidale dei ricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 150/2011
le nuove norme processuali si applicano ai processi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto; la Corte, tuttavia, osserva che il giudizio di rinvio è prosecuzione del processo originario e che, in concreto, l'eventuale applicazione del nuovo rito non ha inciso sul contraddittorio o sulla difesa.
art. 393 c.p.c.
il giudizio di rinvio è considerato continuazione della causa originaria e non processo autonomo.
art. 392, secondo comma, c.p.c.
la fase rescissoria in rinvio si è correttamente iniziata con citazione.
art. 127-bis c.p.c.
le note scritte hanno sostituito l'udienza nel giudizio di rinvio.
art. 383 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere che non vi fosse giudicato sui temi ulteriori rispetto a quelli accolti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 394 c.p.c.
invocato per contestare i limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il motivo è stato proposto come omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito o fondato su fatti non specificamente e autosufficientemente dedotti.
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare apparente motivazione/nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto il motivo incomprensibile e contraddittorio.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
art. 116 c.p.c.
la Corte d'appello aveva valorizzato il prudente apprezzamento delle prove nel ritenere conformativo il vincolo di destinazione alla viabilità.
art. 366 n. 6 c.p.c.
la mancanza di indicazione specifica degli atti e dei luoghi processuali in cui le questioni erano state dedotte ha reso inammissibili i motivi.
art. 380-bis c.p.c.
ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la controversia conserva natura di prosecuzione del processo originario; la sola sopravvenienza di una nuova disciplina processuale non determina automaticamente la nullità del rito se non si allega e dimostra una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata o che miri, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, a una nuova valutazione del merito.
- Nel ricorso per cassazione, i fatti e le questioni dedotte devono essere specificamente localizzati negli atti processuali e autosufficientemente riprodotti o riassunti; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione delle prove o in introduzione di circostanze fattuali non risultanti dalla decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito individua correttamente il perimetro del giudicato formatosi su precedenti capi non impugnati o assorbiti, non è consentito rimettere in discussione temi ormai coperti da giudicato attraverso censure generiche o indirette.
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