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Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti e nei confronti della società, sostenendo di non essere più titolare della partecipazione societaria dal 3 dicembre 1997. La quota era stata ceduta all'ex marito e socio yyyyy in sede di separazione coniugale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, fino al 16 giugno 1999, la contribuente risultava ancora socia e che la modifica della compagine societaria non era stata comunicata ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 né iscritta nel Registro delle imprese.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto provato, sulla base della sentenza di separazione e degli altri documenti prodotti, che la contribuente avesse ceduto la propria quota il 3 dicembre 1997 e non fosse quindi più titolare di partecipazioni nella società. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 35, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, poiché tale disposizione riguarda gli obblighi di comunicazione in materia di IVA, mentre la controversia riguardava l'IRPEF. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 35, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione riguarda la comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle variazioni della compagine societaria in materia di IVA. La Commissione ha ritenuto che non fosse applicabile a una controversia relativa all'IRPEF.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imputazione del reddito societario a un socio, è essenziale verificare se, nel periodo d'imposta contestato, il soggetto fosse effettivamente titolare della partecipazione.
  • Una cessione di quota formalizzata in un provvedimento giudiziale o in un accordo di separazione può costituire prova idonea del trasferimento della partecipazione, anche ai fini tributari, se la documentazione dimostra con chiarezza la data e l'effettività della cessione.
  • Gli obblighi formali di comunicazione previsti da una specifica disciplina fiscale non possono essere automaticamente estesi a tributi diversi: occorre verificare l'ambito oggettivo della norma invocata dall'Amministrazione.
  • La mancata comunicazione della variazione societaria può avere rilevanza probatoria o produrre conseguenze nell'ambito previsto dalla legge, ma non dimostra necessariamente, da sola, che il soggetto abbia conservato la qualità di socio.
  • In controversie analoghe è importante produrre documenti con data certa, atti di cessione, provvedimenti giudiziali e iscrizioni o comunicazioni societarie, così da dimostrare sia il trasferimento della quota sia il momento esatto in cui è avvenuto.

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