Sentenza del 15/05/2018 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti e nei confronti della società, sostenendo di non essere più titolare della partecipazione societaria dal 3 dicembre 1997. La quota era stata ceduta all'ex marito e socio yyyyy in sede di separazione coniugale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, fino al 16 giugno 1999, la contribuente risultava ancora socia e che la modifica della compagine societaria non era stata comunicata ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 né iscritta nel Registro delle imprese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto provato, sulla base della sentenza di separazione e degli altri documenti prodotti, che la contribuente avesse ceduto la propria quota il 3 dicembre 1997 e non fosse quindi più titolare di partecipazioni nella società. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 35, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, poiché tale disposizione riguarda gli obblighi di comunicazione in materia di IVA, mentre la controversia riguardava l'IRPEF. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 35, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione riguarda la comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle variazioni della compagine societaria in materia di IVA. La Commissione ha ritenuto che non fosse applicabile a una controversia relativa all'IRPEF.
Massime di principio
- Ai fini dell'imputazione del reddito societario a un socio, è essenziale verificare se, nel periodo d'imposta contestato, il soggetto fosse effettivamente titolare della partecipazione.
- Una cessione di quota formalizzata in un provvedimento giudiziale o in un accordo di separazione può costituire prova idonea del trasferimento della partecipazione, anche ai fini tributari, se la documentazione dimostra con chiarezza la data e l'effettività della cessione.
- Gli obblighi formali di comunicazione previsti da una specifica disciplina fiscale non possono essere automaticamente estesi a tributi diversi: occorre verificare l'ambito oggettivo della norma invocata dall'Amministrazione.
- La mancata comunicazione della variazione societaria può avere rilevanza probatoria o produrre conseguenze nell'ambito previsto dalla legge, ma non dimostra necessariamente, da sola, che il soggetto abbia conservato la qualità di socio.
- In controversie analoghe è importante produrre documenti con data certa, atti di cessione, provvedimenti giudiziali e iscrizioni o comunicazioni societarie, così da dimostrare sia il trasferimento della quota sia il momento esatto in cui è avvenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 139 - Comm. Trib. Prov. Verona
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →