Cassazione Penale, Ordinanza n. 30512/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento esecutivo il condannato aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra due distinti gruppi di sentenze: il primo riguardante reati contro il patrimonio, consistiti in furti e tentati furti commessi in diversi luoghi tra Abruzzo e Umbria tra ottobre 2001 e febbraio 2003; il secondo riguardante reati di evasione, commessi in Abruzzo tra aprile e novembre 2003. Il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato la sussistenza, per entrambi i gruppi di sentenze, di almeno uno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per ritenere il medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate, osservando che il provvedimento impugnato aveva correttamente valorizzato la mancata sovrapponibilità delle condotte, la non ravvicinanza dei luoghi di commissione e l'assenza di una unicità deliberativa desumibile dagli atti, sia per i reati patrimoniali, sintomatici di abitualità criminosa, sia per i fatti di evasione, frutto di scelte estemporanee non riconducibili a una programmazione originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, miravano a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
disciplinadi cuiall’art. 81 cod. pen.; medesimo disegno criminoso
La continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e sia desumibile dagli atti; non basta la presenza isolata di uno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza se manca l'unicità deliberativa.
art. 616 c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra gruppi di reati richiede un accertamento rigoroso del medesimo disegno criminoso, che deve risultare sin dall'origine della programmazione e non può essere affermato sulla sola base di affinità generiche tra i fatti.
- La diversità delle modalità esecutive, la non sovrapponibilità delle condotte e la distanza dei luoghi di commissione possono costituire indici ostativi alla configurabilità di un'unica deliberazione criminosa.
- I reati patrimoniali seriali e i fatti di evasione possono essere valutati, rispettivamente, come espressione di abitualità criminosa o come scelte estemporanee, circostanze incompatibili con l'unitarietà del programma delittuoso richiesta dall'art. 81 c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sono manifestamente infondate o si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del fatto e delle emergenze già apprezzate dal giudice di merito o dell'esecuzione.
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