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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09029/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato sostanziale oggetto della sentenza impugnata, ma la decisione si limita a statuire sull'inammissibilità dei motivi di ricorso per difetto di specificità e per erronea qualificazione del vizio dedotto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 10/06/2024. Il ricorrente deduce due motivi: (1) violazione di legge riferita all'art. 546 c.p.p., sostenendo un vizio della motivazione/sentenza; la Corte rileva però che la doglianza non integra una causa di nullità della sentenza, rientrando semmai in un errore materiale correggibile dal giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; (2) censura sulla mancata dichiarazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ritenuta generica e indeterminata perché non indica gli specifici elementi posti a fondamento dell'assunto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    La dedotta violazione non è considerata causa di nullità della sentenza; la censura attiene, al più, a un errore materiale correggibile.

  • art. 130 c.p.p.

    L'errore materiale del provvedimento è oggetto di correzione da parte del giudice che lo ha emesso, non di nullità della sentenza.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata declaratoria di cause di non punibilità può essere censurata solo con motivi specifici e puntuali, idonei a confrontarsi con la motivazione impugnata.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico; la genericità o indeterminatezza comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio della sentenza deve essere correttamente qualificata: non ogni irregolarità o inesattezza del provvedimento integra nullità, potendo trattarsi di mero errore materiale emendabile con gli strumenti propri.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che il motivo sia specifico e indichi con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura; una contestazione generica è inammissibile.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e la concreta indicazione delle ragioni per cui sarebbe configurabile una causa di non punibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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