Regolamento (UE) 2025/2231
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2231 della Commissione, del 3 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette per il contenimento della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco delle zone infette in Francia ai fini del contenimento della Xylella fastidiosa, sulla base delle indagini svolte dalla Francia ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201. In particolare, aggiunge all'allegato III del regolamento del 2020 un ampio elenco di comuni della regione Occitania, oltre alla Corsica già inclusa. Il testo ha natura meramente modificativa e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica l'elenco delle zone infette in Francia per il contenimento della Xylella fastidiosa, aggiornando l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide specificamente sulle zone infette in Francia ai fini dell'applicazione delle misure di contenimento della Xylella fastidiosa previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, con effetto sulle aree delimitate della regione Corsica e di varie aree/comuni della regione Occitania (dipartimenti dell'Ariège, dell'Aude, dell'Haute-Garonne, dell'Hérault e del Tarn). Non disciplina altri settori né introduce deroghe generali.
Modifica dell'elenco delle zone infette per la Xylella fastidiosa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2231 della Commissione aggiorna il regime fitosanitario europeo relativo alla Xylella fastidiosa, organismo nocivo la cui diffusione nell'Unione è soggetta a misure di prevenzione, delimitazione e contenimento. L'intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, che dal 2020 disciplina le misure specifiche contro l'organismo nocivo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la Commissione interviene a seguito delle indagini svolte dalla Francia ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201. Le autorità francesi hanno confermato che, in diverse aree delimitate della regione Occitania, l'eradicazione della Xylella fastidiosa non è più possibile e hanno trasmesso l'elenco dei comuni corrispondenti a tali aree. Di conseguenza, tali comuni devono essere inseriti tra le zone infette soggette alle misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento del 2020.
Modifica normativa
L'articolo 1 del regolamento dispone la modifica dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 in conformità all'allegato del nuovo atto. In pratica, viene sostituita la parte B dell'allegato III, dedicata alla "zona infetta in Francia".
Contenuto della zona infetta in Francia
La nuova parte B dell'allegato III stabilisce che la zona infetta in Francia comprende:
- la regione Corsica;
- nella regione Occitania, i comuni elencati nei dipartimenti dell'Ariège, dell'Aude, dell'Haute-Garonne, dell'Hérault e del Tarn.
L'allegato contiene un elenco dettagliato e puntuale dei singoli comuni interessati, che risultano quindi sottoposti al regime di contenimento previsto dal regolamento (UE) 2020/1201. Il testo non introduce nuove misure sostanziali di contenimento, ma amplia e aggiorna il perimetro territoriale di applicazione delle misure già previste.
Entrata in vigore e portata applicativa
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per gli operatori e i professionisti del settore agricolo e fitosanitario, il dato operativo rilevante è l'immediato aggiornamento delle aree territoriali soggette ai vincoli di contenimento della Xylella fastidiosa in Francia.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato III del regolamento (UE) 2020/1201
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 conformemente all'allegato del presente regolamento, sostituendo la parte B relativa alla zona infetta in Francia.
Estensione della zona infetta in Francia
L'allegato sostituisce integralmente la parte B dell'allegato III e definisce la zona infetta in Francia come comprendente la regione Corsica e, nella regione Occitania, numerosi comuni dei dipartimenti dell'Ariège, dell'Aude, dell'Haute-Garonne, dell'Hérault e del Tarn.
Base giuridica e finalità del contenimento
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031, in particolare sull'articolo 28, paragrafo 1, e interviene per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, mantenendo applicabili nelle zone infette le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (UE) 2020/1201.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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