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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2220

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2220 della Commissione, del 3 novembre 2025, che modifica l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli

Normativa europea32025R2220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per includere la Macedonia del Nord tra i paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di budelli. La Commissione ha ritenuto che la legislazione, l’organizzazione del sistema di controllo e le procedure di certificazione di tale paese siano conformi alle prescrizioni dell’Unione in materia di sanità animale per i budelli. L’atto ha portata meramente modificativa e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di partite di budelli, inserendo la Macedonia del Nord nell’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di budelli provenienti da paesi terzi. L’effetto territoriale riguarda l’accesso al mercato UE, in quanto il regolamento aggiorna l’elenco dei paesi/territori/zones autorizzati a figurare nell’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La nuova voce riguarda la Macedonia del Nord, con riferimento alla categoria indicata in allegato ("Ungulati e pollame", codice MK-0, indicazione CAS).

Modifica dell’elenco UE per l’ingresso di partite di budelli dalla Macedonia del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2220 della Commissione modifica il sistema di elenchi previsto dal regolamento (UE) 2021/404, inserendo la Macedonia del Nord tra i paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. L’intervento si colloca nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e delle relative norme attuative.

Contesto normativo

Secondo il regolamento (UE) 2016/429, l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce poi le prescrizioni sanitarie applicabili alle diverse categorie di animali e prodotti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati, ripartiti negli allegati da I a XXII.

Motivazioni dell’inserimento della Macedonia del Nord

L’allegato XVI del regolamento (UE) 2021/404 riguarda specificamente le partite di budelli. La Macedonia del Nord ha chiesto di essere inclusa nell’elenco e ha trasmesso alla Commissione il questionario richiesto, oltre a prove e garanzie relative alla sanità animale e pubblica. La Commissione ha valutato la normativa nazionale, l’organizzazione del sistema di controllo e le procedure di certificazione, concludendo che tali elementi sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni dell’Unione relative ai budelli.

Modifica dell’allegato XVI

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del nuovo atto. In concreto, nell’allegato XVI, parte 1, viene inserita la voce "MK – Macedonia del Nord – MK-0 – Ungulati e pollame – CAS" tra la voce relativa al Marocco e quella relativa alla Mongolia. L’effetto pratico è l’autorizzazione dell’ingresso nell’Unione di partite di budelli provenienti dalla Macedonia del Nord, nei limiti e alle condizioni del sistema di elenchi UE.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma opera come aggiornamento tecnico dell’elenco dei paesi autorizzati.

Disposizioni principali

Base normativa e finalità

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, che prevede elenchi di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui possono entrare nell’Unione determinate partite di animali e prodotti di origine animale. Il regolamento interviene per aggiornare gli elenchi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Inserimento della Macedonia del Nord nell’elenco

L’allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato inserendo la voce relativa alla Macedonia del Nord tra il Marocco e la Mongolia. La nuova voce consente l’ingresso nell’Unione di partite di budelli provenienti dalla Macedonia del Nord, con l’indicazione "MK", "Macedonia del Nord", "MK-0", "Ungulati e pollame" e "CAS".

Valutazione della Commissione

La Commissione afferma di aver esaminato la risposta della Macedonia del Nord a un questionario relativo all’ingresso nell’Unione di partite di budelli sotto il profilo della sanità animale e pubblica, nonché la documentazione e le garanzie fornite. Sulla base della valutazione della legislazione nazionale e dell’organizzazione del sistema di controllo, comprese le procedure di certificazione, ha concluso che le condizioni risultano conformi alle prescrizioni dell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioniprodotti di origine animalecontrolli ufficiali

Testo integrale

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