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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2271

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2271 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Füred (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione dispone l’iscrizione della denominazione «Füred» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP. Il provvedimento segue la procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e prende atto che non sono state presentate opposizioni entro il termine applicabile. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Füred» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Füred», qualificata come denominazione di origine protetta (DOP), ai fini della sua iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Non contiene esclusioni settoriali ulteriori, ma si inserisce nella disciplina delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Füred» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2271 della Commissione provvede all’iscrizione della denominazione «Füred» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come denominazione di origine protetta. Si tratta di un atto di esecuzione adottato nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo sistema unionale delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

Contesto procedurale

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione era stata presentata dall’Ungheria e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’ambito della disciplina previgente applicabile ai procedimenti pendenti.

Mancanza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In assenza di opposizioni, la registrazione viene confermata.

Effetti del regolamento

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della DOP «Füred» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne afferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia obbligatoria in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP «Füred»

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Füred» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali e assenza di opposizioni

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata dall’Ungheria ed era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagricolturaqualità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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