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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/117

Regolamento delegato (UE) 2026/117 della Commissione, del 3 novembre 2025, recante modifica al regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio

Normativa europea32026R0117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento recepisce nel diritto dell’Unione gli aggiornamenti adottati dalla IOTC in materia di trasbordo da parte di grandi pescherecci. La modifica riguarda esclusivamente l’allegato 7 del regolamento (UE) 2022/2343, ossia il modello di dichiarazione di trasbordo, introducendo nuovi dati obbligatori e chiarendo che data e ora devono essere espresse in UTC. Il testo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del modello di dichiarazione di trasbordo IOTC previsto dal regolamento (UE) 2022/2343, con aggiornamento dei dati identificativi e dell’indicazione dell’ora in UTC.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore della pesca interessati ai trasbordi nell’ambito della zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), in particolare alle grandi navi da pesca, alle navi da trasporto e agli adempimenti documentali relativi alle operazioni di trasbordo. Incide sul contenuto dell’allegato 7 del regolamento (UE) 2022/2343, quindi sui soggetti già tenuti a compilare la dichiarazione di trasbordo IOTC. Non introduce un ambito territoriale o temporale autonomo diverso da quello del regolamento modificato; si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del modello di dichiarazione di trasbordo IOTC

Il regolamento delegato (UE) 2026/117 modifica il regolamento (UE) 2022/2343 per recepire nel diritto dell’Unione gli aggiornamenti adottati dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) in materia di trasbordo da parte di grandi pescherecci. Il considerando richiama in particolare le risoluzioni IOTC 22/02 e 25/05, che hanno introdotto nuovi requisiti informativi e l’uso dell’UTC per la registrazione di data e ora delle operazioni.

Contesto e finalità

L’Unione è parte contraente dell’accordo istitutivo della IOTC e il regolamento (UE) 2022/2343 ha già recepito nel diritto dell’Unione le misure di conservazione e gestione adottate da tale organizzazione regionale. Il presente atto interviene dunque in modo mirato sul sistema di controllo del trasbordo, aggiornando il modello di dichiarazione per garantire coerenza con gli obblighi internazionali vincolanti per l’Unione.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda gli operatori e gli adempimenti connessi ai trasbordi nell’area disciplinata dal regolamento (UE) 2022/2343, in particolare le navi interessate alle operazioni di trasbordo e la compilazione della dichiarazione IOTC. Non sono introdotte nuove regole generali sulla pesca, ma soltanto un aggiornamento documentale e informativo del modulo già previsto dall’allegato 7.

Contenuto della modifica all’allegato 7

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato 7 del regolamento (UE) 2022/2343. Il nuovo modello di "Dichiarazione di trasbordo IOTC" richiede, per la nave da trasporto e per il peschereccio:

  • nome della nave e segnale radio di chiamata;
  • bandiera;
  • numero IMO;
  • numero di licenza dello Stato di bandiera;
  • numero di registro nazionale, se disponibile;
  • numero di registro IOTC, se disponibile.

Il modulo conserva inoltre i campi relativi a:

  • giorno, mese, ora e anno del trasbordo;
  • nome dell’agente;
  • nome del comandante della grande tonniera;
  • nome del comandante della nave da trasporto;
  • partenza e ritorno, con indicazione dei luoghi;
  • firma dei soggetti coinvolti;
  • peso trasbordato, espresso in chilogrammi o nell’unità utilizzata, con corrispondente peso sbarcato.

Indicazioni sul luogo e sul prodotto trasbordato

Il modello richiede di specificare il luogo del trasbordo, distinguendo tra porto e mare, nonché la specie e il tipo di prodotto. Per il prodotto sono previste le opzioni:

  • intero;
  • eviscerato;
  • decapitato;
  • in filetti.

In caso di trasbordo in mare, il modulo richiede anche il nome e la firma dell’osservatore della IOTC.

Regola specifica su data e ora

La nota a piè di pagina dell’allegato chiarisce che, per la compilazione della dichiarazione di trasbordo, l’ora e la data del trasbordo devono essere indicate in UTC. Si tratta di un requisito operativo rilevante per uniformare la registrazione delle operazioni e facilitare i controlli.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato 7 del regolamento (UE) 2022/2343

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato 7 del regolamento (UE) 2022/2343 con il nuovo modello di "Dichiarazione di trasbordo IOTC" contenuto nell’allegato del regolamento delegato. La modifica mira ad allineare la disciplina dell’Unione alle risoluzioni IOTC 22/02 e 25/05 in materia di programma di trasbordo per grandi pescherecci.

Nuovi dati obbligatori nella dichiarazione di trasbordo

Il modello aggiornato richiede l’indicazione del numero IMO sia per la nave da trasporto sia per il peschereccio, oltre ai dati già previsti come nome, segnale radio di chiamata, bandiera, numero di licenza dello Stato di bandiera, numero di registro nazionale e numero di registro IOTC, se disponibili.

Indicazione dell’ora e della data in UTC

La nota dell’allegato specifica che, ai fini della compilazione della dichiarazione di trasbordo, l’ora e la data del trasbordo devono essere indicate utilizzando l’UTC.

Contenuto materiale del modulo di trasbordo

Il nuovo allegato conserva la struttura della dichiarazione, comprensiva dei campi relativi a nave da trasporto e peschereccio, data, ora, nome dell’agente, nome dei comandanti, luoghi di partenza e ritorno, firma delle parti, quantità trasbordata e informazioni sul luogo del trasbordo (porto o mare), specie e tipo di prodotto (intero, eviscerato, decapitato, in filetti). In caso di trasbordo in mare, è prevista anche la firma dell’osservatore IOTC.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse marinecontrolli e tracciabilitàrelazioni con organizzazioni regionali di gestione della pesca

Testo integrale

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