Regolamento (UE) 2025/2219
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2219 della Commissione, del 3 novembre 2025, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping provvisori del 5,4 % sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile, a seguito di un’inchiesta avviata il 6 marzo 2025. La Commissione ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, applicando la regola del dazio inferiore, poiché il margine di pregiudizio risultava molto più elevato del margine di dumping. Sono previste regole doganali specifiche per l’applicazione delle aliquote individuali, la cessazione della registrazione delle importazioni e termini brevi per osservazioni e audizioni nella fase provvisoria.
Istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni nell’UE di legno compensato di legno tenero originario del Brasile, classificato al codice NC 4412 39 00.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) con strati di spessore pari o inferiore a 6 mm e con entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie, originario del Brasile. Le misure riguardano gli importatori nell’UE e, sul versante doganale, i produttori esportatori brasiliani elencati nel regolamento; per alcuni operatori sono previste aliquote individuali subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida. È escluso dal dazio il produttore esportatore brasiliano Nereu Rodrigues & Cia Ltda. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazi antidumping provvisori sul legno compensato di legno tenero originario del Brasile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2219 istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile. La Commissione interviene a seguito di un’inchiesta avviata il 6 marzo 2025, ritenendo provati, in via provvisoria, dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni brasiliane e il deterioramento del settore europeo.
Procedura e contesto dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta sulla base di una denuncia del Softwood Plywood Consortium presentata il 20 gennaio 2025 per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/922 e ha coinvolto produttori dell’Unione, esportatori brasiliani, importatori, utilizzatori e autorità brasiliane, consentendo osservazioni e richieste di audizione.
La Commissione ha esaminato numerose contestazioni delle parti interessate, in particolare in tema di riservatezza della denuncia, adeguatezza degli elementi di prova, definizione del prodotto, campionamento e analisi del pregiudizio. Le obiezioni sono state in larga parte respinte, sia perché tardive sia perché ritenute non idonee a infirmare la sufficienza degli elementi raccolti in questa fase provvisoria.
Prodotto interessato e definizione del prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, diversi dal bambù, con strati di spessore non superiore a 6 mm e con entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato al codice NC 4412 39 00. Il prodotto in esame coincide con il legno compensato di legno tenero originario del Brasile.
La Commissione ha ritenuto che il prodotto esportato in UE, il prodotto venduto sul mercato interno brasiliano e il prodotto fabbricato dall’industria dell’Unione siano prodotti simili, avendo caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e impieghi di base analoghi. Sono state respinte le richieste di distinguere tra pino e abete rosso, tra prodotti rivestiti e non rivestiti e tra usi strutturali e non strutturali.
Determinazione del dumping
Per i produttori esportatori del campione la Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne e, constatando che non erano sufficienti o non avvenivano in normali operazioni commerciali, ha costruito il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036. Il confronto con il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica, con adeguamenti per costi di trasporto, assicurazione, noli, oneri all’importazione e altri fattori di comparabilità.
Il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 5,4 % per Indústria de Compensados Sudati Ltda., Conply Indústria de Compensados Ltda. e Indústria de Compensados Guararapes Ltda.; a 0 % per Nereu Rodrigues & Cia Ltda.; e al 5,4 % per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione e per tutte le altre importazioni originarie del Brasile.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione comprende 13 produttori. La Commissione ha rilevato un deterioramento diffuso degli indicatori economici nel periodo in esame, dal 2021 al periodo dell’inchiesta: produzione e vendite in calo del 24 %, utilizzo degli impianti ridotto, occupazione e produttività in diminuzione, forte contrazione della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito.
Il consumo dell’Unione è diminuito del 7 %, ma le importazioni brasiliane oggetto di dumping sono aumentate del 30 % e la loro quota di mercato è passata dal [30-35] % al [45-50] %. In parallelo, il prezzo medio delle importazioni brasiliane è sceso a 302 EUR/m3, mentre il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione è stato pari a 508 EUR/m3 nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha quindi concluso che sussiste un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso causale e esclusione di altri fattori
La Commissione ha attribuito il pregiudizio alle importazioni oggetto di dumping, osservando che l’aumento dei volumi importati e il ribasso dei prezzi hanno sottratto quote di mercato all’industria dell’Unione e impedito l’adeguamento dei prezzi ai maggiori costi di produzione. Le importazioni non oggetto di dumping dal Brasile, quelle da paesi terzi, il calo del consumo, l’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia, del trasporto e le fluttuazioni dei cambi sono stati esaminati come possibili fattori alternativi.
La Commissione ha concluso che tali fattori non interrompono il nesso causale: le importazioni da Cile e Cina risultano a prezzi significativamente superiori a quelli brasiliani, mentre le importazioni complessive da altri paesi terzi sono diminuite in misura marcata. Anche il calo delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato ritenuto non sufficiente a spiegare il pregiudizio complessivo.
Livello del dazio: regola del dazio inferiore
Ai fini dell’articolo 7, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore. Ha stimato un margine di pregiudizio del 94,0 %, elaborando un prezzo non pregiudizievole di 565 EUR/m3 e un profitto di riferimento del 9,03 %, ricavato anche sulla base di dati storici e di un aggiustamento per investimenti, R&S, innovazione e costi di conformità ambientale e sociale.
Poiché il margine di pregiudizio è molto superiore al margine di dumping, il dazio provvisorio è stato fissato al 5,4 %, pari al valore più basso tra i due margini.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’adozione delle misure non sia contraria all’interesse dell’Unione. Secondo il regolamento, le misure consentiranno all’industria dell’Unione di recuperare competitività, aumentare l’utilizzo degli impianti e ristabilire prezzi sostenibili, senza compromettere in modo rilevante gli interessi degli importatori o degli utilizzatori.
La presenza di fonti alternative di approvvigionamento nell’Unione, in Brasile e in altri paesi terzi ha portato la Commissione a escludere rischi significativi per la continuità degli approvvigionamenti, per i prezzi finali e per l’occupazione.
Regime doganale e adempimenti operativi
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping provvisorio del 5,4 % sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Per le società specificamente elencate sono previsti codici addizionali TARIC dedicati; per le altre società collaboranti è previsto un trattamento indicato in allegato; per tutte le altre importazioni originarie del Brasile si applica il codice TARIC 8999.
Nereu Rodrigues & Cia Ltda. è espressamente esclusa dal dazio provvisorio, con codice addizionale TARIC 89XR. L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida recante una dichiarazione standardizzata sulla fabbricazione del prodotto da parte della società indicata. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre importazioni.
L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Inoltre, ove si presenti dichiarazione di immissione in libera pratica per il prodotto, il peso in m3 deve essere indicato nella dichiarazione e gli Stati membri devono trasmettere mensilmente alla Commissione i dati sulle importazioni con codice NC 4412 39 00.
Registrazione delle importazioni e fase successiva
La Commissione ha disposto la cessazione della registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/922. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore del regolamento restano conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento. Il regolamento precisa che, allo stato, non è stata presa alcuna decisione sulla riscossione retroattiva delle misure.
Osservazioni delle parti e entrata in vigore
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere un’audizione entro 5 giorni di calendario, anche dinanzi al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e origine
Il prodotto oggetto di misura è il legno compensato di legno tenero, attualmente classificato al codice NC 4412 39 00, originario del Brasile. La definizione comprende pannelli con strati di legno di conifere, anche rivestiti o ricoperti. La Commissione ha considerato come prodotti simili il prodotto esportato, quello venduto sul mercato interno brasiliano e quello prodotto nell’Unione, respingendo le richieste di segmentazione tra specie legnose, prodotti strutturali e non strutturali, e tra prodotti rivestiti e non rivestiti.
Accertamento del dumping
Poiché le vendite sul mercato interno dei produttori esportatori campionati non erano, in larga parte, rappresentative o non avvenivano in normali operazioni commerciali, la Commissione ha costruito il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036, aggiungendo costi di produzione, SGAV e profitti. Il prezzo all’esportazione è stato determinato in base al prezzo realmente pagato o pagabile, con adeguamenti per riportarlo a livello franco fabbrica e per tener conto di dazi, noli, assicurazione, movimentazione, costi del credito e spese bancarie. Il margine di dumping provvisorio è pari al 5,4 % per Sudati/Conply/Guararapes, al 0 % per Nereu Rodrigues & Cia Ltda, e al 5,4 % per le altre società collaboranti e per tutte le altre importazioni dal Brasile.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata individuata in 13 produttori e la Commissione ha riscontrato un deterioramento di produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. Tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, la produzione e le vendite sono diminuite del 24 %, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 44 % al 36 % e la redditività è calata dal 15 % al 2 %. La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità e fattori diversi
La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping dal Brasile fossero la causa del pregiudizio notevole, osservando che i volumi importati sono aumentati del 30 % mentre il consumo dell’Unione è diminuito del 7 %, con prezzi medi delle importazioni brasiliane scesi dell’11 % e un significativo undercutting medio ponderato del 31,8 %. Ha esaminato e respinto l’effetto attenuante di altri fattori: importazioni brasiliane non oggetto di dumping, importazioni da paesi terzi, calo del consumo, aumento dei costi di produzione, costi energetici, trasporto, tassi di cambio e altre allegazioni difensive.
Livello delle misure e regola del dazio inferiore
Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato un margine di pregiudizio pari al 94,0 %, ricavando un prezzo non pregiudizievole di 565 EUR/m3 e un profitto di riferimento del 9,03 %, con aggiustamenti per costi futuri di conformità ambientale e ILO. Poiché il margine di pregiudizio era superiore al margine di dumping, è stato applicato il dazio inferiore del 5,4 %.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione delle misure. Ha ritenuto che i dazi avrebbero migliorato la posizione competitiva dell’industria dell’Unione senza comprimere in modo significativo la concorrenza o compromettere l’approvvigionamento, considerata la presenza di fonti alternative nell’UE, in Brasile e in altri paesi terzi.
Misure provvisorie, fatture e garanzia
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio del 5,4 % per le società elencate e per tutte le altre importazioni originarie del Brasile, con codici addizionali TARIC specifici; Nereu Rodrigues & Cia Ltda è esclusa dalla misura. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Registrazione delle importazioni e dati doganali
La Commissione dispone la cessazione della registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/922. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore del regolamento devono essere conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o fino alla chiusura del procedimento. In caso di dichiarazione di immissione in libera pratica, il peso in m3 deve essere indicato e gli Stati membri devono comunicare mensilmente alla Commissione i volumi importati con codice NC 4412 39 00.
Osservazioni, audizioni e entrata in vigore
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento e chiedere un’audizione entro 5 giorni di calendario, anche dinanzi al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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