Regolamento (UE) 2025/2275
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2275 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Miel de tilleul de Picardie (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/2275 iscrive nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche l’IGP "Miel de tilleul de Picardie". La Commissione rileva che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna opposizione nel termine previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha natura meramente registrativa e rende la denominazione pienamente tutelata a livello unionale a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Miel de tilleul de Picardie".
Ambito di applicazione
Si applica all’indicazione geografica "Miel de tilleul de Picardie" presentata dalla Francia ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti nell’Unione europea, con iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altre categorie di prodotti né contiene esclusioni specifiche, limitandosi alla registrazione della singola IGP.
Iscrizione della IGP "Miel de tilleul de Picardie"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2275 della Commissione ha finalità esclusivamente registrativa: completa la procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e iscrive nel registro unionale delle indicazioni geografiche la denominazione "Miel de tilleul de Picardie". L’atto si fonda sulla constatazione che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non sono state formulate opposizioni entro il termine previsto.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando viene inoltre richiamato l’articolo 15, paragrafo 4, per la pubblicazione della domanda e l’articolo 17 per l’assenza di opposizioni. L’atto si colloca quindi nella fase conclusiva della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche.
Esito della procedura di registrazione
La domanda di registrazione della IGP "Miel de tilleul de Picardie", presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione, non residuavano impedimenti procedurali alla registrazione. La Commissione conclude pertanto che l’indicazione geografica deve essere iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Effetti giuridici dell’iscrizione
Con l’articolo 1, la denominazione "Miel de tilleul de Picardie" ottiene la protezione connessa all’iscrizione come indicazione geografica protetta (IGP) a livello unionale. L’iscrizione nel registro di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143 rileva per la tutela del nome nel mercato interno e per gli effetti giuridici previsti dalla disciplina UE sulle indicazioni geografiche.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Iscrizione della IGP
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Miel de tilleul de Picardie" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti della registrazione
Nei considerando la Commissione precisa che la domanda francese è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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