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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2270

Regolamento (UE) 2025/2270 della Commissione, del 4 novembre 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nella zona 6, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b da parte di pescherecci battenti bandiera irlandese

Normativa europea32025R2270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione constata l’esaurimento del contingente 2025 assegnato all’Irlanda per lo stock di scampo nelle aree indicate e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca per i pescherecci interessati. Il regolamento vieta la ricerca e le operazioni di pesca a partire dalla data fissata in allegato, ma consente la gestione delle catture già effettuate prima di tale data. Le catture non intenzionali restano soggette agli obblighi di sbarco, registrazione e imputazione ai contingenti previsti dalla normativa sulla politica comune della pesca.

Chiusura delle attività di pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) nella zona 6, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b per i pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda per il 2025.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda che pescano lo stock di scampo nella zona 6, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b. Opera nel quadro delle possibilità di pesca fissate per il 2025 e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. È escluso il proseguimento delle attività di pesca attiva dopo la data di chiusura, ferma restando la gestione delle catture effettuate prima di tale data e delle catture non intenzionali secondo le regole sulla registrazione e imputazione ai contingenti.

Chiusura della pesca dello scampo per la flotta irlandese

Il regolamento attua la chiusura delle attività di pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) nella zona 6, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b per i pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda. La misura è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e del regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio che fissa le possibilità di pesca per il 2025. I considerando chiariscono che le catture effettuate hanno determinato l’esaurimento del contingente annuale assegnato all’Irlanda.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente lo stock di scampo nella zona 6, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b, con riferimento ai pescherecci che battono bandiera irlandese o sono immatricolati in Irlanda. La data di chiusura è fissata nell’allegato al 15.9.2025, data dalla quale il contingente 2025 è considerato esaurito. Il regolamento non interviene su altri stock o su altre flotte, salvo gli effetti generali della diretta applicabilità nell’ordinamento degli Stati membri.

Divieto di pesca dopo l’esaurimento del contingente

Dal 15.9.2025 sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte dei pescherecci coinvolti. Il divieto comprende non solo la cattura in senso stretto, ma anche le attività preparatorie e strumentali alla pesca: ricerca del pesce, cala, posa e salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock. La struttura della misura evidenzia che il superamento del contingente determina la chiusura amministrativa della pesca per l’anno di riferimento.

Operazioni consentite sulle catture già effettuate

Per le catture realizzate prima della data di chiusura, il regolamento mantiene la possibilità di svolgere le operazioni successive di gestione del pescato. Sono quindi consentiti il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca già prelevati. La norma distingue così tra attività di pesca vietate dopo la chiusura e operazioni di commercializzazione o gestione del pescato già catturato, che restano ammesse per ragioni di continuità operativa.

Catture non intenzionali e obblighi di registrazione

Le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati non sono esentate dagli obblighi previsti dalla politica comune della pesca. Il regolamento impone che tali catture siano salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La previsione richiama dunque il regime generale degli obblighi di sbarco e di contabilizzazione delle catture.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2025

Il contingente di pesca assegnato per il 2025 all’Irlanda per lo stock di scampo nella zona 6, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, cioè il 15.9.2025.

Divieto di pesca e attività connesse

Dal 15.9.2025 i pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda non possono svolgere attività di pesca di tale stock. Sono espressamente vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock interessato.

Attività consentite per catture precedenti

Restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura.

Catture non intenzionali

Le catture accidentali dello stock da parte dei pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione dei contingenticonservazione delle risorse biologiche marinecontrolli e applicazione della politica comune della pesca

Testo integrale

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