Sentenza n. 13540/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento in data 8 luglio 2024, con cui l’Ambasciata d’Italia a Riad (Arabia Saudita) ha respinto la richiesta di visto per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’8 luglio 2024 del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Riad
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, munito di nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bolzano, impugnava il diniego del visto adottato dall’Ambasciata d’Italia a Riad. Il diniego riteneva contraffatta una dichiarazione dell’azienda saudita presso cui il ricorrente lavorava, rilevando una divergenza tra la retribuzione indicata nella dichiarazione prodotta dal richiedente e quella risultante dalla lettera di assunzione pubblicata sul sito della Camera di commercio saudita, nonché l’assenza di buste paga e di una firma valida. L’Amministrazione valorizzava inoltre il fatto che i contatti con il futuro datore di lavoro fossero avvenuti tramite un intermediario. Il ricorrente deduceva: la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta illogicità, sostenendo che la differenza retributiva fosse spiegabile con un bonus mensile aggiuntivo rispetto alla retribuzione base e producendo una successiva dichiarazione del datore di lavoro; la violazione di legge e il difetto di motivazione per omessa adeguata valutazione degli elementi comprovanti la genuinità del rapporto di lavoro e la finalità del soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il procedimento di rilascio del visto, avviato a istanza di parte e concluso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 145/2024, era ancora soggetto all’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi. Non è stato applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, in quanto il rilascio del visto implicava l’esercizio di un potere discrezionale. Il Collegio ha inoltre rilevato che la falsità della dichiarazione non era stata accertata con grado di certezza incontrovertibile: la divergenza retributiva poteva essere plausibilmente spiegata dal bonus mensile, la genuinità del rapporto di lavoro non era contestata in sé e il ricorrente aveva prodotto ulteriore documentazione del datore di lavoro. Il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentire ulteriori verifiche, anche presso il datore di lavoro saudita, e condurre a una diversa decisione. Il contatto tramite intermediario non è stato ritenuto incompatibile con la genuinità del rapporto, anche perché il datore di lavoro aveva previamente richiesto e ottenuto il nulla osta. L’Amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare l’istanza secondo i principi enunciati. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti di rilascio del visto avviati a istanza di parte e conclusi prima dell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta che ne ha escluso la necessità.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il meccanismo di non annullabilità per violazioni procedimentali non opera quando l’Amministrazione esercita un potere discrezionale, poiché il contraddittorio avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione.
d.lgs. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
La disciplina sopravvenuta ha escluso la necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti di rilascio dei visti, ma non si applica al procedimento già concluso prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nei procedimenti di rilascio del visto d’ingresso avviati a istanza di parte e conclusi prima dell’entrata in vigore della disciplina che ha escluso il preavviso di rigetto, trova applicazione l’art. 10-bis l. 241/1990.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non è sanata dall’art. 21-octies, comma 2, quando il provvedimento negativo è espressione di potere discrezionale e il contraddittorio avrebbe potuto consentire ulteriori accertamenti o una diversa valutazione dei fatti.
- L’accertamento della falsità o inattendibilità della documentazione prodotta per il rilascio di un visto deve essere sorretto da un’istruttoria adeguata e da elementi sufficientemente certi; una mera discrasia documentale, plausibilmente spiegabile e puntualmente contestata dall’interessato, non giustifica di per sé il diniego senza ulteriori verifiche.
- Il fatto che i contatti tra il richiedente e il datore di lavoro siano avvenuti tramite un intermediario non dimostra, da solo, l’inesistenza o la non genuinità del rapporto lavorativo, soprattutto quando il datore abbia previamente richiesto e ottenuto il nulla osta all’assunzione.
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