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Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36439 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la legittimità degli avvisi di accertamento IRESA relativi al 2013: deduceva (i) la violazione per mancata applicazione delle tariffe più favorevoli previste dalla L.R. n. 11/2015, che sarebbero dovute avere efficacia retroattiva; (ii) l'incompatibilità della normativa regionale con il limite nazionale previsto dal D.L. n. 145/2013 (art.13, c.15-bis, conv. L.9/2014) e con la competenza statale in materia ambientale e tutela della concorrenza; (iii) il contrasto con la Direttiva 2002/30/CE (mancata adozione di piani/monitoraggi e misure strumentali previsti dall'allegato); (iv) la violazione della L. n. 342/2000 (artt.90 e ss.) e della sentenza Cost. n.13/2015 per la destinazione del gettito (solo 10% a finalità indennitarie), nonchè violazioni degli artt. 3, 53, 117 e 119 Cost. per presunta disparità ed irragionevolezza dell'imposizione a carico dei vettori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento della Regione Lazio per il 2013: ha ritenuto inammissibile l'idea di retroattività della L.R. n. 11/2015 (principio di irretroattività tributaria e decorrenza espressa dal 22/02/2014), ha affermato che il D.Lgs. n. 68/2011 ha trasformato l'imposta in tributo proprio regionale con ampia discrezionalità su presupposto, soggetti e destinazione del gettito (fermato solo il limite massimo di aliquota previsto dal D.L. n.145/2013), ha qualificato l'IRESA regionale come tributo con funzione ambientale in senso lato (finalità extrafiscale/indennitaria, non presupposto diretto), quindi non in contrasto né con la Direttiva 2002/30/CE né con i parametri costituzionali richiamati; ha escluso l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha ritenuto infondate le censure sulla destinazione del gettito e sulla capacità contributiva dei vettori. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342 (artt. 90 e ss.)

    IRESA istituita con finalità di riduzione delle emissioni sonore; gettito prioritariamente destinato a monitoraggio, disinquinamento e indennizzi

    La Corte ricorda l'impianto originario statale ma osserva che il trasferimento alle Regioni ha consentito diversa modulazione: la legge statale dava finalità prioritarie ma non impediva che, dopo il trasferimento, la Regione potesse riconfigurare presupposti e destinazione nell'ambito della propria autonomia

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 8)

    Trasformazione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, di alcune imposte in tributi propri regionali

    Ha operato il passaggio dell'IRESA a tributo proprio regionale; pertanto la Regione ha ampia discrezionalità sugli elementi essenziali dell'imposta, nei limiti imposti dalla normativa statale (es. tetto massimo di aliquota)

  • Legge Regionale Lazio n. 2/2013 (art. 5)

    IRESA come tributo regionale, presupposto nelle emissioni sonore in decollo/atterraggio, elenco soggetti passivi, tariffe e destinazione del gettito (10% a indennizzi)

    La Regione ha definito il presupposto e le regole applicative; la Corte ha ritenuto che la struttura legislativa regionale rappresenti un tributo con finalità ambientali in senso lato, non una imposta ambientale in senso stretto

  • L.R. Lazio n. 11/2015

    Omologa nuove tariffe e indicazione di decorrenza (effetto dal 22/02/2014)

    La Corte ha ritenuto che la norma regionale che ha omologato tariffe abbia efficacia non retroattiva e che la data espressa stabilisca la decorrenza; dunque non può essere invocata a favore del contribuente per l'anno 2013

  • D.L. n. 145/2013, art. 13, comma 15-bis (conv. L. 9/2014)

    "...il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50"

    Costituisce un limite oggettivo all'aliquota regionale ma ha efficacia prospettica; non abroga retroattivamente le norme regionali antecedenti e non impedisce che la Regione eserciti la propria potestà impositiva nei limiti fissati

  • Direttiva 2002/30/CE

    Regole per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'UE

    La Corte ha ritenuto che la direttiva non imponga specifiche imposte o procedure 'autoesecutive' prima di istituire tributi sul rumore; l'IRESA può rientrare tra possibili misure restrittive valutabili discrezionalmente dagli Stati membri/Regioni, pertanto non sussiste contrasto che giustifichi rinvio pregiudiziale

  • Direttiva 2002/49/CE

    Determinazione e gestione del rumore ambientale, mappature e piani di azione

    Rilevante per l'ambito generale di tutela acustica ma non impedisce l'adozione regionale di imposte; mancata adozione di tutti gli adempimenti direttivi non invalida automaticamente l'imposizione regionale

  • Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n.212) art.1 e art.3

    "La legge non dispone che per l'avvenire"; disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo

    Ribadito il principio di irretroattività tributaria: le modifiche alle tariffe si applicano ai periodi d'imposta successivi e non possono essere invocate retroattivamente a favore del contribuente

  • Costituzione (artt. 3, 53, 117, 119)

    La Corte ha ritenuto compatibile l'imposizione con i principi costituzionali: la graduazione secondo parametri tecnici non è irragionevole; l'individuazione del soggetto passivo (vettori) è compatibile con il principio di capacità contributiva e con l'autonomia regionale riconosciuta dall'art.119

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2015

    Riconoscimento della finalità di tutela ambientale e della potestà regionale

    Richiamata come orientamento che riconosce finalità ambientali all'imposta trasferita alle Regioni, ma non impedisce alle Regioni di rimodularne elementi essenziali dopo il trasferimento

Massime di principio

  • Il trasferimento di un tributo dallo Stato alla Regione (per effetto di norme di federalismo fiscale) può trasformarlo in tributo proprio regionale: la Regione può ridefinire presupposto, soggetti e destinazione del gettito entro i limiti imposti dalla legge statale (es. tetti di aliquota).
  • Il principio di irretroattività tributaria (Statuto del contribuente e principio costituzionale) impedisce l'applicazione retroattiva di nuove tariffe favorevoli a periodi d'imposta già conclusi, salvo espressa previsione normativa.
  • Un tributo che ha finalità 'ambientali' può avere natura di tributo con funzione ambientale in senso lato (finalità extrafiscali) oppure in senso stretto (presupposto direttamente correlato all'impatto ambientale); la qualificazione incide sulla rilevanza delle contestazioni relative alla destinazione del gettito: la mancata destinazione non annulla automaticamente l'obbligo tributario se la funzione è extrafiscale.
  • La presenza di obblighi comunitari (direttive ambientali) non esclude la competenza regionale a istituire tributi sul rumore, salvo che la normativa UE contenga prescrizioni precisissime e autoesecutive che rendano impossibile l'azione nazionale/regionale: spesso le direttive lasciano margini di discrezionalità e non impongono un rinvio obbligatorio alla CGUE quando la questione è 'acte clair'.
  • La determinazione del soggetto passivo in ambito ambientale può legittimamente colpire l'operatore economico responsabile dell'attività inquinante (es. vettori aerei) se i parametri usati (numero movimenti, peso, certificazione acustica) sono oggettivi, razionali e non arbitrari: ciò è compatibile con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza.

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