Sentenza del 13/12/2022 n. 36439 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la legittimità degli avvisi di accertamento IRESA relativi al 2013: deduceva (i) la violazione per mancata applicazione delle tariffe più favorevoli previste dalla L.R. n. 11/2015, che sarebbero dovute avere efficacia retroattiva; (ii) l'incompatibilità della normativa regionale con il limite nazionale previsto dal D.L. n. 145/2013 (art.13, c.15-bis, conv. L.9/2014) e con la competenza statale in materia ambientale e tutela della concorrenza; (iii) il contrasto con la Direttiva 2002/30/CE (mancata adozione di piani/monitoraggi e misure strumentali previsti dall'allegato); (iv) la violazione della L. n. 342/2000 (artt.90 e ss.) e della sentenza Cost. n.13/2015 per la destinazione del gettito (solo 10% a finalità indennitarie), nonchè violazioni degli artt. 3, 53, 117 e 119 Cost. per presunta disparità ed irragionevolezza dell'imposizione a carico dei vettori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento della Regione Lazio per il 2013: ha ritenuto inammissibile l'idea di retroattività della L.R. n. 11/2015 (principio di irretroattività tributaria e decorrenza espressa dal 22/02/2014), ha affermato che il D.Lgs. n. 68/2011 ha trasformato l'imposta in tributo proprio regionale con ampia discrezionalità su presupposto, soggetti e destinazione del gettito (fermato solo il limite massimo di aliquota previsto dal D.L. n.145/2013), ha qualificato l'IRESA regionale come tributo con funzione ambientale in senso lato (finalità extrafiscale/indennitaria, non presupposto diretto), quindi non in contrasto né con la Direttiva 2002/30/CE né con i parametri costituzionali richiamati; ha escluso l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha ritenuto infondate le censure sulla destinazione del gettito e sulla capacità contributiva dei vettori. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342 (artt. 90 e ss.)
IRESA istituita con finalità di riduzione delle emissioni sonore; gettito prioritariamente destinato a monitoraggio, disinquinamento e indennizzi
La Corte ricorda l'impianto originario statale ma osserva che il trasferimento alle Regioni ha consentito diversa modulazione: la legge statale dava finalità prioritarie ma non impediva che, dopo il trasferimento, la Regione potesse riconfigurare presupposti e destinazione nell'ambito della propria autonomia
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 8)
Trasformazione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, di alcune imposte in tributi propri regionali
Ha operato il passaggio dell'IRESA a tributo proprio regionale; pertanto la Regione ha ampia discrezionalità sugli elementi essenziali dell'imposta, nei limiti imposti dalla normativa statale (es. tetto massimo di aliquota)
Legge Regionale Lazio n. 2/2013 (art. 5)
IRESA come tributo regionale, presupposto nelle emissioni sonore in decollo/atterraggio, elenco soggetti passivi, tariffe e destinazione del gettito (10% a indennizzi)
La Regione ha definito il presupposto e le regole applicative; la Corte ha ritenuto che la struttura legislativa regionale rappresenti un tributo con finalità ambientali in senso lato, non una imposta ambientale in senso stretto
L.R. Lazio n. 11/2015
Omologa nuove tariffe e indicazione di decorrenza (effetto dal 22/02/2014)
La Corte ha ritenuto che la norma regionale che ha omologato tariffe abbia efficacia non retroattiva e che la data espressa stabilisca la decorrenza; dunque non può essere invocata a favore del contribuente per l'anno 2013
D.L. n. 145/2013, art. 13, comma 15-bis (conv. L. 9/2014)
"...il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50"
Costituisce un limite oggettivo all'aliquota regionale ma ha efficacia prospettica; non abroga retroattivamente le norme regionali antecedenti e non impedisce che la Regione eserciti la propria potestà impositiva nei limiti fissati
Direttiva 2002/30/CE
Regole per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'UE
La Corte ha ritenuto che la direttiva non imponga specifiche imposte o procedure 'autoesecutive' prima di istituire tributi sul rumore; l'IRESA può rientrare tra possibili misure restrittive valutabili discrezionalmente dagli Stati membri/Regioni, pertanto non sussiste contrasto che giustifichi rinvio pregiudiziale
Direttiva 2002/49/CE
Determinazione e gestione del rumore ambientale, mappature e piani di azione
Rilevante per l'ambito generale di tutela acustica ma non impedisce l'adozione regionale di imposte; mancata adozione di tutti gli adempimenti direttivi non invalida automaticamente l'imposizione regionale
Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n.212) art.1 e art.3
"La legge non dispone che per l'avvenire"; disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo
Ribadito il principio di irretroattività tributaria: le modifiche alle tariffe si applicano ai periodi d'imposta successivi e non possono essere invocate retroattivamente a favore del contribuente
Costituzione (artt. 3, 53, 117, 119)
La Corte ha ritenuto compatibile l'imposizione con i principi costituzionali: la graduazione secondo parametri tecnici non è irragionevole; l'individuazione del soggetto passivo (vettori) è compatibile con il principio di capacità contributiva e con l'autonomia regionale riconosciuta dall'art.119
Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2015
Riconoscimento della finalità di tutela ambientale e della potestà regionale
Richiamata come orientamento che riconosce finalità ambientali all'imposta trasferita alle Regioni, ma non impedisce alle Regioni di rimodularne elementi essenziali dopo il trasferimento
Massime di principio
- Il trasferimento di un tributo dallo Stato alla Regione (per effetto di norme di federalismo fiscale) può trasformarlo in tributo proprio regionale: la Regione può ridefinire presupposto, soggetti e destinazione del gettito entro i limiti imposti dalla legge statale (es. tetti di aliquota).
- Il principio di irretroattività tributaria (Statuto del contribuente e principio costituzionale) impedisce l'applicazione retroattiva di nuove tariffe favorevoli a periodi d'imposta già conclusi, salvo espressa previsione normativa.
- Un tributo che ha finalità 'ambientali' può avere natura di tributo con funzione ambientale in senso lato (finalità extrafiscali) oppure in senso stretto (presupposto direttamente correlato all'impatto ambientale); la qualificazione incide sulla rilevanza delle contestazioni relative alla destinazione del gettito: la mancata destinazione non annulla automaticamente l'obbligo tributario se la funzione è extrafiscale.
- La presenza di obblighi comunitari (direttive ambientali) non esclude la competenza regionale a istituire tributi sul rumore, salvo che la normativa UE contenga prescrizioni precisissime e autoesecutive che rendano impossibile l'azione nazionale/regionale: spesso le direttive lasciano margini di discrezionalità e non impongono un rinvio obbligatorio alla CGUE quando la questione è 'acte clair'.
- La determinazione del soggetto passivo in ambito ambientale può legittimamente colpire l'operatore economico responsabile dell'attività inquinante (es. vettori aerei) se i parametri usati (numero movimenti, peso, certificazione acustica) sono oggettivi, razionali e non arbitrari: ciò è compatibile con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza.
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