Cassazione Penale, Sentenza n. 34197/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. con riferimento agli artt. 178, 179 e 601 c.p.p.: si deduceva la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in appello e degli atti successivi perché la notifica presso il domicilio dichiarato era risultata ineseguibile e non sarebbe stata effettuata la seconda notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.; per tale motivo il procedimento, pur ritenendo la regolarità delle notifiche, sarebbe affetto da nullità assoluta
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile la giurisprudenza secondo cui la consegna al difensore di un'unica copia dell'atto ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. costituisce al più una irregolarità non una nullità quando dall'atto o dagli elementi allegati risulti che la notifica è stata eseguita sia nei confronti dell'imputato che del difensore (cioè che il difensore era consapevole di ricevere l'atto anche in qualità di consegnatario). Nel caso di specie il decreto di citazione e la PEC recavano espressa indicazione che la notifica era effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, e risultò consegnata all'avv. Massimo Cavallo, pertanto la nullità dedotta non sussisteva. La scansione temporale (notifica al difensore prima del tentativo al domicilio) non determina nullità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma processuale di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi del disposto
art. 161 c.p.p.
Disciplina della notificazione di un unico atto al difensore e all'imputato: la Corte interpreta che la consegna di una sola copia al difensore è una irregolarità non sanante solo quando non risulti che il difensore l'ha ricevuta anche come consegnatario; se invece l'atto esplicitamente indica la notifica anche ai sensi dell'art. 161, comma 4, e il difensore riceve la PEC/atto, la notifica è considerata valida
art. 178 c.p.p.
Norma riguardante la nullità degli atti per violazioni di forme previste a pena di nullità: il ricorrente richiamava queste norme per sostenere la nullità; la Corte ha però ritenuto che non si configuri nullità assoluta nel caso di consegna al difensore con espressa indicazione
art. 179 c.p.p.
Collegata alle nullità e alla loro rilevabilità: la Corte ha valutato che l'irregolarità denunciata non integra le ipotesi di nullità assoluta richiamate
art. 601 c.p.p.
Norma sulle forme della citazione; citata dal ricorrente per contestare la regolarità della citazione in appello, ma la Corte ha ritenuto regolare la notifica per le ragioni esposte
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone le sanzioni e la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 per i profili di colpa emersi dal ricorso
Massime di principio
- La consegna al difensore di un'unica copia dell'atto ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. costituisce di regola una irregolarità e non una nullità assoluta se dall'atto o dagli allegati risulta che il difensore ha ricevuto l'atto sia in proprio che nella qualità di consegnatario
- La presenza di un'esplicita indicazione nell'atto o nella PEC che la notifica è effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 è elemento probatorio importante per ritenere valida la notifica anche se non è stata eseguita preventivamente una seconda notifica al difensore
- L'ordine temporale delle notifiche (notifica al difensore prima del vano tentativo presso il domicilio) non comporta di per sé nullità dell'atto, salvo che la legge preveda diversamente
- Chi intende impugnare per nullità formale la notifica deve fornire elementi precisi che dimostrino l'assenza della qualità di consegnatario del difensore o la mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; contestazioni generiche sono destinate a essere dichiarate infondate
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e irrogare le sanzioni per responsabilità processuale, comprese le spese e il versamento alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →