Cassazione Penale, Sentenza n. 1104/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore di Mongi Barkallah per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p. Il ricorrente, tramite il difensore, lamentava che la Corte di merito non si era confrontata con: 1) la questione dell'erronea percezione dell'attività degli operanti (scriminante putativa); 2) la giurisprudenza citata dalla difesa a sostegno dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 61, n. 2 c.p.; 3) la legittimità dell'aumento della pena a titolo di continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato l'orientamento di Sezioni Unite (Sez. U., n. 8825/2016) sul requisito di specificità dell'impugnazione, rilevando che il ricorrente si è limitato a censure generiche senza indicare in modo specifico le aporie del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto che fatti e documenti (verbale di arresto, certificazioni mediche sulle lesioni agli agenti) non fossero contestati e che la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso la scriminante putativa per la protrazione della violenta resistenza e le modalità dei fatti, fosse logica e coerente. Ha inoltre rilevato l'assenza di specificazione di giurisprudenza contraria sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione è essenziale: l'appello/cassazione è inammissibile se non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
art. 61, n. 2 cod. pen.
L'aggravante è stata applicata dal giudice di merito; il ricorrente non ha indicato quale orientamento giurisprudenziale contrario fosse pertinente e rilevante per la fattispecie, per cui la contestazione generica è risultata insufficiente.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
La giurisprudenza delle Sezioni Unite afferma che l'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato; la Cassazione ha fatto proprio tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
art. 23, comma 8 del d.l. n. 137/2020
È stata disposta la trattazione scritta del procedimento per mancata richiesta di discussione orale nei termini previsti, applicando la disciplina emergenziale su modalità di trattazione scritta.
Massime di principio
- Le impugnazioni devono contenere rilievi chiari, specifici e argomentati: censure generiche sull'operato del giudice di merito sono inammissibili.
- Quando si contestano valutazioni di fatto basate su documenti (verbali, certificazioni mediche), occorre indicare esattamente in che cosa consista l'errore o la contraddizione probatoria.
- La scriminante putativa è difficile da sostenere se dalla ricostruzione emerge una prolungata e violenta resistenza: la sua applicazione richiede una valutazione puntuale delle modalità e della durata della condotta.
- Se si contesta l'applicazione di un'aggravante (es. art. 61, n. 2 c.p.), è necessario richiamare e spiegare quale orientamento giurisprudenziale diverso si ritiene applicabile e perché sia pertinente al caso concreto.
- Le impugnazioni di natura meramente assertiva, senza indicazione delle specifiche aporie del provvedimento impugnato, espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e a responsabilità per spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende).
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