Sentenza del 03/07/2020 n. 451 - Comm. Trib. Prov. Torino
La sentenza riformata in appello, pendente ricorso in Cassazione, non incide sull'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione sanzione della sentenza di 1° grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e l'irrogazione di sanzione sulla base della sentenza di primo grado del Tribunale. Successivamente la sentenza era stata riformata in appello e pendeva ricorso per Cassazione. Il ricorrente sosteneva che la riforma in sede di appello dovesse incidere sull'avviso di liquidazione e sulle sanzioni già notificate, mentre l'Ufficio rilevava che, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 131/1986, la riforma prima della formazione del giudicato non incide sull'avviso di liquidazione e che l'eventuale conguaglio o rimborso derivante dalla riforma costituisce un titolo autonomo da far valere separatamente.
La decisione
La sentenza ha confermato che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro (e l'irrogazione della sanzione) fondato sulla sentenza di primo grado resta efficace anche se quella sentenza viene riformata in appello e pende ricorso in Cassazione. L'art. 37 d.P.R. 131/1986 è stato interpretato nel senso che la riforma totale o parziale della sentenza civile, sino alla formazione del giudicato, non annulla l'avviso di liquidazione: essa dà invece luogo a un titolo autonomo per richiedere il conguaglio o il rimborso dell'imposta, che deve essere fatto valere separatamente e non nel procedimento relativo alla liquidazione dell'imposta di registro. In pratica l'Ufficio può esigere il pagamento; l'eventuale restituzione o compensazione dovrà essere domandata a valle, con strumenti autonomi.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 131/1986
La norma è interpretata nel senso che la riforma totale o parziale della sentenza in materia civile, fino alla formazione del giudicato, non incide sull'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e non impedisce all'Ufficio di richiedere il pagamento; la riforma genera invece un titolo autonomo per il conguaglio o il rimborso che deve essere fatto valere separatamente e non nel procedimento di liquidazione.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro basato su una sentenza di primo grado resta esecutivo anche se quella sentenza viene riformata in appello e pende ricorso per Cassazione.
- La riforma della sentenza in appello non elimina l'obbligo di pagamento risultante dall'avviso di liquidazione: l'eventuale diritto del contribuente a rimborso o conguaglio sorge come titolo autonomo da far valere separatamente.
- Se si ottiene una decisione favorevole in sede di impugnazione (appello o Cassazione), il rimborso o il conguaglio dell'imposta deve essere chiesto con apposita istanza/azione autonoma, e non come eccezione nel procedimento di liquidazione già instaurato dall'Ufficio.
- In presenza di avvisi di liquidazione fondati su sentenze non ancora passate in giudicato, il contribuente valuta il rischio di dover pagare per poi chiedere rimborso: in alcuni casi può conviene ottenere misure cautelari (se ammissibili) o predisporre la domanda di rimborso/compensazione tempestivamente dopo la definizione del giudizio.
- L'Ufficio può anche irrogare sanzioni connesse alla mancata ottemperanza: il contributo dovrebbe considerare eventuali oneri aggiuntivi e i rimedi disponibili per chiederne la restituzione in via autonoma.
- È importante verificare i termini e le modalità per presentare l'istanza di rimborso o per il conguaglio, nonché la documentazione da produrre per dimostrare la riforma favorevole intervenuta con sentenza passata in giudicato.
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