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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36876/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva rideterminato un maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato, utilizzando la procedura fondata sugli studi di settore. Il contribuente aveva contestato l'atto sia in fatto sia in diritto, deducendo in particolare: la mancata corretta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; il difetto di motivazione dell'avviso, ritenuto troppo generico nel giustificare lo scostamento; la mancata considerazione di uno studio di settore evoluto, più favorevole; l'insufficienza della motivazione dell'atto nella parte in cui non avrebbe spiegato perché le osservazioni difensive erano state disattese; e l'erronea ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare anche l'applicabilità concreta dello standard prescelto. La sentenza di merito aveva però ritenuto che il contraddittorio si fosse svolto regolarmente, che l'avviso fosse motivato in modo sufficiente, che il contribuente non avesse offerto prova contraria adeguata e che la documentazione prodotta non fosse stata correttamente valorizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla pretesa nullità della sentenza di merito per carenza di esposizione dei fatti, osservando che la decisione era comunque intelligibile e consentiva di comprendere oggetto del giudizio e ragioni del decisum. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sull'omessa pronuncia relativa allo studio di settore evoluto, perché non autosufficiente e non corredato dalla necessaria specifica indicazione degli atti processuali in cui la questione era stata ritualmente introdotta. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, reputandolo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato il principio per cui il contribuente deve provare i fatti idonei a giustificare lo scostamento, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto. Ha infine rigettato il quarto motivo, ritenendo che la Commissione regionale avesse comunque esaminato la censura relativa alla motivazione dell'avviso e che, inoltre, la valutazione della documentazione prodotta non imponeva al giudice di attribuirle significato probatorio in assenza di una chiara indicazione del suo fine difensivo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 62-sexies D.L. 331/1993

    richiamato come base normativa dell'accertamento fondato sugli studi di settore per l'anno d'imposta oggetto di causa

  • D.L. 331/1993, convertito con modificazioni dalla L. 427/1993

    indicato quale testo normativo di conversione della disciplina applicata dall'Ufficio

  • art. 10 L. 146/1998

    richiamato come ulteriore base normativa dell'accertamento standardizzato

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    evocato come parametro del contenuto della sentenza tributaria

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    richiamato a sostegno della censura sulla pretesa nullità della motivazione della sentenza di merito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per lamentare l'insufficienza dell'esposizione dei fatti nella sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come norma di legittimità per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'omessa pronuncia e al dovere del giudice di decidere su tutte le domande ed eccezioni

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per il principio di strumentalità delle forme e di sanatoria se l'atto ha raggiunto il suo scopo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel contesto della disciplina del contenuto della sentenza

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17

    menzionata come intervento legislativo che collega indicazione dei fatti e ragioni della decisione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ai fini della ripartizione dell'onere della prova nel giudizio sull'accertamento standardizzato

  • art. 62-bis D.L. 331/1993

    richiamato nel motivo sulla disciplina degli studi di settore e dell'onere probatorio dell'Ufficio

  • L. 549/1995, commi 180-186

    richiamata come normativa sulla procedura di accertamento parametrico/standardizzato

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato in relazione alla costituzione dell'Amministrazione ai fini dell'eventuale discussione

  • art. 13, comma 1

    richiamato solo nel dispositivo finale, ma il testo fornito è tronco e non consente di identificarne con certezza la norma completa

Massime di principio

  • In tema di sentenza, la concisa esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo non è richiesta in modo meramente formale, ma va valutata in funzione della intelligibilità della decisione: la nullità sussiste solo se dalla motivazione non sia possibile individuare gli elementi di fatto posti a base del decisum.
  • Il vizio di omessa pronuncia in cassazione è deducibile solo se la domanda o eccezione omessa sia stata ritualmente proposta nel merito e sia riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con specifica indicazione dell'atto o del verbale in cui è stata formulata; diversamente il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Negli accertamenti basati su studi di settore o strumenti standardizzati, il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento rispetto al modello normale, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della ripresa a tassazione e le ragioni del mancato accoglimento delle difese del contribuente, senza necessità di confutare analiticamente ogni singolo documento prodotto se la parte non ne abbia chiarito la specifica rilevanza difensiva.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se censura un profilo non decisivo o non spiegato in modo autosufficiente, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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