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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12020/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'appello contro la decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva disatteso la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico disposta in precedenza. Il ricorrente contestava la presunta illogicita della motivazione relativa al pericolo di reiterazione, richiamando la valutazione del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva ritenuto assente la pericolosita sociale e denunciando una disparita di trattamento rispetto a coimputati rimessi in liberta. Sosteneva inoltre che il decorso del tempo e la lunga detenzione avevano fatto venir meno le esigenze cautelari e che vi era confusione tra misura di sicurezza e procedimento di prevenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto non decisiva la diversa valutazione operata nei confronti di altri coindagati, poiche la posizione processuale e le esigenze cautelari sono autonome per ciascun soggetto. Ha confermato che, per i reati richiamati (tra cui quelli previsti dall'art. 74 DPR 309/1990), opera una presunzione relativa di necessita della custodia cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che non viene superata dal mero decorso del tempo. Ha inoltre osservato che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non escludeva definitivamente il rischio di riallaccio con la criminalita organizzata e che non vi erano elementi nuovi e concreti tali da attenuare le esigenze cautelari; ha rilevato altresi la brevita del periodo di osservazione dopo la concessione degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso e stato respinto e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    Riferimento al reato di traffico di stupefacenti per il quale e stata disposta la misura cautelare; la condotta contestata rientra nel novero dei delitti per i quali, in combinato disposto con l'art. 275 cod. proc. pen., puo' operare una presunzione relativa di necessita cautelare.

  • Codice di procedura penale - art. 274

    Fornisce i criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari; la valutazione e' individuale e tiene conto della personalita e del contributo al reato di ciascun indagato, rendendo legittime misure difformi tra coindagati.

  • Codice di procedura penale - art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli connessi agli stupefacenti); tale presunzione, speciale rispetto all'art. 274, fa ritenere attuali e concreti i rischi di reiterazione salvo prova contraria non basata sul mero decorso del tempo.

  • Codice penale - art. 417

    In tema di associazione mafiosa la condanna comporta una presunzione semplice di pericolosita, desumibile dalla natura del sodalizio; la presunzione puo' essere superata solo con elementi idonei a dimostrare l'assenza di pericolosita concreta e attuale.

Massime di principio

  • La diversa sorte proces­suale di coimputati (es. liberazione per scadenza dei termini) non e di per se elemento nuovo sufficiente a revocare una misura cautelare; la posizione cautelare e valutata singolarmente.
  • Il mero decorso del tempo o la lunga detenzione non basta a superare la presunzione di necessita cautelare prevista per taluni reati; servono elementi concreti e attuali che indichino l'attenuazione del pericolo di reiterazione.
  • Per reati con presunzioni speciali (es. stupefacenti ai sensi dell'art. 275 comma 3 o associazione mafiosa art. 417 c.p.) la Corte tende a ritenere sussistenti esigenze cautelari salvo prova contraria robusta.
  • Decisioni favorevoli emesse in ambito differente (es. Tribunale di Sorveglianza sul tema della misura di sicurezza) vanno valutate nel dettaglio ma non determinano automaticamente la revoca della misura cautelare se non emergono elementi nuovi e specifici rilevanti per il processo cautelare in corso.
  • Brevi periodi di osservazione dopo un alleggerimento della misura difficilmente consentono a chi decide di pronunciare una prognosi sull'ulteriore attenuazione delle esigenze cautelari; occorre un arco temporale e comportamenti concreti che dimostrino il venir meno del pericolo.

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