Cassazione Civile, Ordinanza n. 33261/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento esecutivo con cui l'ufficio finanziario recuperava maggiori imposte dirette e indirette sulla base di studi di settore. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato dichiarato inammissibile dalla CTR, che comunque aveva esaminato anche il merito, ritenendo infondate le doglianze sulla sottoscrizione dell'atto, sulla notifica, sul mancato contraddittorio endoprocedimentale, sulla motivazione dell'accertamento e sull'applicazione degli studi di settore. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla sottoscrizione/delega dell'atto, sostenendo che la delega non fosse adeguatamente motivata e che i provvedimenti fossero privi di sottoscrizione autografa; 2) vizi della prova della notifica, per essere state prodotte mere copie e per essere stato contestato il disconoscimento dei documenti e la loro conformità; 3) violazione della disciplina della notificazione postale, perché non sarebbe stata prodotta la raccomandata informativa del deposito e il relativo avviso; 4) vizi relativi alla motivazione e alla prova della correttezza dello studio di settore applicato, lamentando l'assenza del prospetto analitico, la difformità tra il prospetto prodotto in giudizio e quello richiamato nell'atto e l'inammissibilità di una integrazione postuma della motivazione dell'accertamento. La Corte ha però ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da una ratio autonoma e decisiva di inammissibilità dell'appello per mera reiterazione dei motivi di primo grado, ratio non censurata dal ricorrente; perciò i motivi di cassazione, rivolti solo al merito, non potevano colpire la statuizione preliminare di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha osservato che la CTR aveva fondato la decisione anche, e soprattutto, su una autonoma ratio in rito: l'inammissibilità dell'appello perché meramente reiterativo dei motivi già proposti in primo grado, senza specifiche censure. Poiché il ricorrente non aveva impugnato tale ratio decisiva, le doglianze dirette soltanto contro le valutazioni di merito erano irrilevanti. È stata quindi confermata la statuizione impugnata; il contribuente è stato condannato alle spese e sono stati richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione e della delega dell'avviso di accertamento.
art. 2697 c.c.
Invocato sulle regole di riparto dell'onere della prova in relazione alla delega, alla notifica e alla prova degli elementi posti a base dell'accertamento.
art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1992
Richiamato dal ricorrente in tema di prova della notificazione a mezzo posta.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla CTR e dalla Corte come norma che sana le nullità della notificazione in caso di raggiungimento dello scopo, con effetto consolidato dalla proposizione del ricorso.
art. 8 L. n. 890 del 1992
Richiamato dalla CTR per ritenere rituale la notifica postale mediante deposito del plico e ritiro da parte del destinatario.
art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 del 1993
Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo all'applicazione degli studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell'accertamento tributario fondato su presunzioni/studi di settore.
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'accertamento IVA e della motivazione dell'atto.
art. 7 Statuto del contribuente
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993
Invocato dall'Amministrazione per giustificare la sottoscrizione non autografa, senza che la Corte esaminasse nel merito tale questione per effetto della declaratoria di inammissibilità.
art. 2712 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel disconoscimento delle copie fotografiche/documentali prodotte dall'Ufficio.
art. 2719 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la conformità all'originale delle copie prodotte dall'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge nei vari motivi di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato dal ricorrente per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte non ha esaminato il merito per carenza di attacco alla ratio in rito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello è sorretta da una ratio decidendi autonoma e decisiva di inammissibilità del gravame, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure attaccano solo argomenti di merito e non investono specificamente quella statuizione preliminare.
- In tema di impugnazioni, la mera riproposizione in appello dei motivi già formulati in primo grado, senza specifiche critiche alla decisione impugnata, può giustificare una declaratoria di inammissibilità del gravame.
- Se il giudice di appello dichiara inammissibile l'impugnazione e, solo ad abundantiam, esamina anche il merito, in cassazione occorre censurare la ratio in rito, poiché le considerazioni di merito restano logicamente e giuridicamente recessive.
- La contestazione delle modalità di notifica, della sottoscrizione dell'atto e della motivazione dell'accertamento non è scrutinabile in cassazione se la decisione impugnata si regge su una preclusione processuale autonoma non specificamente censurata.
- Il ricorrente per cassazione deve colpire tutte le rationes decidendi idonee da sole a sorreggere la sentenza; l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili anche i motivi potenzialmente fondati sulle altre questioni decise ad abundantiam.
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