Ordinanza n. 2439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I, n. 20056/2024, relativa principalmente alla legittimità della rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado contestando, principalmente, la legittimità della rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della l. n. 234/2021. Nel giudizio è controversa la conformità della disposizione agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU. La questione è stata già sollevata dalla medesima Sezione davanti alla Corte costituzionale in un diverso giudizio, con ordinanza n. 7511/2025. La Corte costituzionale, dopo l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, si è riservata di decidere. Le parti hanno discusso in udienza l’eventualità della sospensione impropria ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; nessuna parte ha chiesto una nuova rimessione della questione alla Corte costituzionale nel presente giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato, pronunciando non definitivamente sull’appello, ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017. Il Collegio ha ritenuto che la futura pronuncia costituzionale, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 4 settembre 2025, causa C-253/24, sia indubbiamente rilevante per la definizione del presente appello, avente a oggetto principalmente la legittimità della rinuncia prevista dalla disposizione censurata. La sospensione è stata qualificata come sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., secondo il principio affermato dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 4/2024: anche la sospensione impropria in senso lato, disposta in attesa della soluzione di un incidente di costituzionalità sollevato in altro giudizio, ricorre quando la questione esterna ha carattere pregiudiziale e la decisione costituzionale o eurounitaria presenta portata normativa. Non è stata quindi definita la fondatezza dell’appello né è stata regolata in via definitiva la prevalenza tra le parti.
Norme richiamate
art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017
Disposizione, come sostituita, la cui legittimità costituzionale ed eurounitaria è centrale nel giudizio, in particolare con riferimento alla rinuncia ivi prevista.
art. 1, comma 629, lett. a), l. n. 234/2021
Ha sostituito l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, oggetto delle censure.
art. 24 Cost.
Parametro costituzionale rispetto al quale è stata prospettata la questione di legittimità della disposizione impugnata.
art. 111 Cost.
Parametro costituzionale relativo alle garanzie del processo rispetto al quale è stata prospettata la questione.
art. 117, primo comma, Cost.
Parametro costituzionale evocato in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU.
art. 46 CDFUE
Parametro eurounitario richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.
art. 6, par. 1, CEDU
Parametro convenzionale richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Norma in base alla quale le parti hanno interloquito sull’eventualità della sospensione impropria.
art. 295 c.p.c.
Fondamento della sospensione necessaria del giudizio quando la definizione dipende da una questione pregiudiziale oggetto di altro giudizio.
Massime di principio
- La sospensione impropria in senso lato, disposta in un giudizio in attesa della soluzione, in altro giudizio, di un incidente di costituzionalità o di una pregiudiziale eurounitaria avente carattere pregiudiziale anche nel giudizio sospeso, costituisce una forma di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
- La sospensione necessaria è giustificata dalla portata normativa delle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando la pronuncia attesa è idonea a incidere direttamente sulla questione centrale del giudizio sospeso.
- Non è necessario sollevare nuovamente, nel giudizio da sospendere, una questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale in un diverso giudizio, quando la decisione attesa presenta rilevanza diretta e determinante per la controversia.
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