Sentenza n. 11662/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della deliberazione assunta nell’adunanza del 9-10 settembre 2025, nella parte in cui, con riferimento alla procedura concorsuale per la copertura di posti di funzione, a tempo pieno, presso gli uffici centrali e regionali (prot. CP_CUR-000048 del 24/7/2025), il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha deliberato l’assegnazione del cons. Roberto d’Alessandro alla «Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni statali» e della dott.ssa Patrizia Esposito, alla «Sezione del controllo sugli enti»; 2. della graduatoria dei punteggi assegnati ai candidati e della graduatoria provvisoria della procedura n. 48/2025; 3. degli atti della procedura concorsuale per la copertura di posti di funzione, a tempo pieno, presso gli uffici centrali e regionali, ivi compreso il bando di concorso prot. CP_CUR-000048 del 24/7/2025, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente; 4. dell’art. 6, co. 1, lett. c), del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente; 5. di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roberto d’Alessandro il 5 gennaio 2026: - della deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti assunta nell’adunanza del 9-10 settembre 2025 con riferimento alla procedura concorsuale per la copertura di posti di funzione, a tempo pieno, presso gli uffici centrali e regionali (prot. CP_CUR-000048 del 24/7/2025), di cui al verbale prot. n. 5443 del 30 ottobre 2025, nella parte in cui attribuisce alla dott.ssa Gaia Palmieri un punteggio pari a 14 punti per anzianità di servizio; - della graduatoria dei punteggi assegnati ai candidati e della graduatoria provvisoria della procedura n. 48/2025, nella parte in cui assegnano alla dott.ssa Gaia Palmieri un punteggio pari a 14 punti per anzianità di servizio; - di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per l'assegnazione di posti di funzione presso gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, inclusi la deliberazione di assegnazione, le graduatorie e il bando
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
La controversia
La ricorrente principale aveva impugnato gli atti della procedura di assegnazione dei posti di funzione presso gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, contestando, per quanto lesivi, la deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza, le graduatorie dei punteggi e la graduatoria provvisoria, il bando e una disposizione regolamentare. Uno dei magistrati controinteressati aveva proposto ricorso incidentale, contestando l'attribuzione alla ricorrente principale di 14 punti per anzianità di servizio. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente principale aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione del proprio collocamento fuori ruolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base della dichiarazione della ricorrente. Ha dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale, ritenendo che l'interesse del controinteressato a contestare il punteggio della ricorrente principale fosse strettamente dipendente dalla proposizione e dalla persistenza del ricorso principale. Venuto meno quest'ultimo, l'assegnazione del posto di funzione si consolida e diviene inutile la correzione dei punteggi riferiti a una candidata non più collocata in posizione utile. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della vicenda, per il carattere eccezionale del collocamento fuori ruolo della ricorrente e per la particolare complessità della questione giuridica.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso principale quando rende non più utile una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
- Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato diviene improcedibile quando il suo interesse è strettamente dipendente dalla persistenza del ricorso principale e, venuto meno quest'ultimo, la correzione dei punteggi non può procurare un'utilità concreta, quale il conseguimento del posto contestato.
- L'interesse alla proposizione del ricorso incidentale può sorgere in conseguenza del ricorso principale; se viene meno l'interesse alla decisione di quest'ultimo, viene meno anche l'interesse concreto e attuale alla decisione dell'impugnazione incidentale dipendente.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ma può disporsi la compensazione integrale quando ricorrano circostanze eccezionali, complessità della vicenda e peculiarità della questione giuridica.
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