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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05060/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (sindaci)

La controversia

La controversia origina dall'azione di responsabilità proposta dalla curatela fallimentare contro i componenti del collegio sindacale di una società poi fallita, per asserita omissione dei doveri di vigilanza e mancata attivazione dell'intervento previsto in presenza di una grave perdita patrimoniale e del venir meno della continuità aziendale. In primo grado era stata affermata una responsabilità dei sindaci per non essersi attivati a fronte dell'erosione totale del capitale sociale e della situazione che imponeva l'intervento del tribunale; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo non dimostrato dalla curatela il nesso causale tra l'omissione dei sindaci e il danno, osservando che le operazioni dannose richiamate erano state poste in essere dall'amministratore e non era stata allegata o provata l'esistenza di ulteriori condotte che il tempestivo intervento dei sindaci avrebbe evitato o ridotto. In cassazione il fallimento ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, sostenendo che la corte territoriale avesse travisato la decisione di primo grado e negato una statuizione in realtà esistente sulla responsabilità dei sindaci ex art. 2485, comma 2, c.c.; 2) nullità della sentenza per violazione dei canoni ermeneutici dell'art. 12 preleggi, lamentando che la corte d'appello avesse male interpretato la sentenza di primo grado, confondendo la responsabilità per omesso controllo con quella per mancata attivazione dell'intervento sostitutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente denunciate come nullità della sentenza e del procedimento, investissero in realtà l'apprezzamento di merito compiuto dalla corte territoriale, la quale aveva fondato la decisione su due punti decisivi: da un lato, gli atti dannosi indicati dalla curatela erano stati qualificati come espressione dell'attività gestoria dell'amministratore e non come conseguenza certa dell'inerzia dei sindaci; dall'altro, mancava l'allegazione e la prova di fatti ulteriori, diversi e temporalmente riferibili a un'omessa vigilanza, idonei a dimostrare il nesso causale tra omissione e danno. La Corte ha richiamato i principi secondo cui, nella responsabilità dei sindaci, non basta provare l'inerzia rispetto ai doveri di controllo, ma occorre dimostrare che una tempestiva attivazione avrebbe ragionevolmente impedito o attenuato il pregiudizio. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato in rito per inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2407 c.c.

    La responsabilità dei sindaci per omesso controllo presuppone non solo l'inerzia rispetto ai doveri di vigilanza, ma anche la dimostrazione che una tempestiva attività di vigilanza e segnalazione avrebbe evitato o limitato il danno; i sindaci non hanno poteri di veto o sostituzione dell'organo amministrativo.

  • art. 2485, comma 2, c.c.

    È richiamato come dovere di attivazione dei sindaci quando si verifichino i presupposti di scioglimento della società, ma nel caso concreto la censura è stata respinta perché la ricorrente non ha dimostrato il nesso causale tra la mancata attivazione e il danno lamentato.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze formulate come nullità della sentenza non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la motivazione della corte territoriale supera il minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non solo apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse una motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    Il requisito costituzionale della motivazione è soddisfatto se il percorso argomentativo è intelligibile e non perplesso o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 12 preleggi

    La censura di violazione dei criteri ermeneutici è stata ritenuta inammissibile perché diretta, in sostanza, a contestare l'apprezzamento di merito della sentenza d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Per configurare la responsabilità dei sindaci di società di capitali non è sufficiente allegare la mera inerzia o l'omesso controllo: occorre dimostrare che, se i sindaci si fossero attivati tempestivamente, il danno si sarebbe ragionevolmente evitato o quanto meno attenuato.
  • Quando gli addebiti di mala gestio sono imputabili in via diretta all'organo amministrativo, la responsabilità dei sindaci non può essere affermata automaticamente per il solo fatto della loro vigilanza omessa, se non si prova il collegamento causale tra omissione e pregiudizio.
  • I sindaci non dispongono di poteri sostitutivi o di veto sugli atti dell'amministratore: il loro dovere consiste nella tempestiva segnalazione del pericolo e nell'attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per prevenire o contenere il danno.
  • La denuncia di motivazione apparente o di nullità della sentenza non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove quando la decisione di merito espone una trama argomentativa comprensibile e coerente.
  • La violazione dei criteri ermeneutici della sentenza di primo grado non è configurabile se la censura mira in realtà a contestare la lettura delle risultanze istruttorie e il loro apprezzamento da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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