Cassazione Penale, Sentenza n. 27815/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Arturo e l'obbligo di dimora per Elvira. Le censure principali sono: nullità per mancato interrogatorio preventivo ex art. 291 comma 1-quater e art. 292 comma 3-bis; difetto e insufficienza dei gravi indizi (sostegno che il quantitativo di stupefacente sarebbe per uso personale o che la condotta sia riferibile sostanzialmente all'unica Elvira); carenza delle esigenze cautelari e della loro attualità; mancata indicazione delle ragioni che escluderebbero misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul profilo procedurale ha ritenuto che l'obbligo di interrogatorio preventivo ex art. 291 comma 1-quater non operasse nell'appello proposto dal pubblico ministero dopo il rigetto del GIP, poichè il giudizio di riesame garantisce comunque il contraddittorio e la possibilità di interrogatorio. Sul merito il Collegio ha confermato l'esistenza di gravi indizi (fotogrammi della cessione e 295,07 g di cannabis, incompatibili con uso personale) e la sussistenza delle esigenze cautelari: per Arturo il pericolo di reiterazione comprovato da condanne recenti e dalla condotta posta in essere durante la detenzione; per Elvira la spregiudicatezza dimostrata nello introdurre sostanze in carcere, giustificante l'obbligo di dimora come misura adeguata. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
fermo il disposto dell'articolo 289 comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale
Introduce l'obbligo di interrogatorio preventivo prima dell'applicazione di misure cautelari per il pericolo di reiterazione, salvo specifiche eccezioni; la Corte ha interpretato che tale obbligo non si estende all'ipotesi in cui il procedimento sia all'esito di appello del pubblico ministero dopo rigetto del GIP, poiché il contraddittorio nel giudizio di riesame assicura le garanzie difensive.
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare non preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291; la Corte ha ritenuto la censura infondata nel caso di appello del PM, non essendo dovuto l'interrogatorio nella fase precedente (GIP aveva già rigettato).
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie come una delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto tale requisito soddisfatto sulla base di precedenti condanne e della condotta criminosa posta in essere durante la detenzione.
art. 289, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata a titolo comparativo per il precedente obbligo di contraddittorio nella sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio; utile alla Corte per argomentare che l'appello garantisce comunque il diritto di difesa.
art. 292, comma 2 e comma 2-ter, cod. proc. pen.
Prevedono l'obbligo di motivazione e la specifica valutazione degli elementi emersi nell'interrogatorio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'improponibilità di misure meno afflittive.
art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Citato a titolo di analogia per l'esistenza di un precedente istituto di contraddittorio preventivo in materia di misure interdittive applicate agli enti.
art. 407, comma 2, lett. a) e art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamati nell'ambito delle eccezioni previste dall'art. 291 comma 1-quater per casi in cui l'interrogatorio preventivo non è richiesto; la Corte li menziona per delineare il perimetro delle esenzioni.
Massime di principio
- L'obbligo di interrogatorio preventivo ex art. 291 comma 1-quater sussiste quando il giudice intende adottare una misura per pericolo di reiterazione, ma non si applica automaticamente nella fase di appello del pubblico ministero dopo che il GIP ha già rigettato la richiesta: il giudizio di riesame garantisce il contraddittorio.
- La mancata acquisizione dell'interrogatorio può comportare nullità solo se il giudice che dispone la misura non ricade in una delle eccezioni previste dalla norma; in appello il ricorrente deve dimostrare che il contraddittorio non è stato effettivamente garantito.
- Quantitativi rilevanti di sostanza (qui 295,07 g di cannabis) e riprese video/fotografiche che documentano cessione costituiscono elementi forti di grave indizio incompatibili con il mero uso personale e rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari.
- Precedenti condanne e la reiterazione di comportamenti illeciti durante la detenzione sono elementi probanti per il pericolo di reiterazione; la giovanissima età o l'assenza di precedenti possono essere attenuanti, ma non escludono la misura se il comportamento dimostra spregiudicatezza.
- Il giudice deve motivare specificamente perché misure meno afflittive risultino inadeguate; le difese dovrebbero contestare la mancata specificazione o proporre concretamente misure alternative proporzionate e idonee.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe: a) chiedere l'interrogatorio nella fase primaria (ove spettante) o comunque nella sede di riesame chiedere di essere interrogata; b) contestare la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari; c) valorizzare elementi personali (età, incensuratezza) e la possibile destinazione d'uso della sostanza; d) sollevare vizi di motivazione relativi alla scelta della misura meno afflittiva.
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