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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41742/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava (1) la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. (persone riunite), deducendo che al momento delle minacce egli si trovava nella sala d'attesa e non nella stanza dove si verificarono le condotte intimidatorie, sicché non poteva ritenersi concretamente presente alla minaccia; (2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p., atteso il modesto ammontare richiesto (circa 300 euro), il ruolo ritenuto marginale del Venerito, la sua incensuratezza e le scuse del mandante; (3) il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata (tentata estorsione attenuata) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo esclusivamente in fatto, aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze già esaminate in appello, e quindi non sindacabile in cassazione; ha confermato che la Corte territoriale aveva valutato il compendio probatorio in modo coerente e motivato, ritenendo integrata l'aggravante delle persone riunite in base alle dichiarazioni della persona offesa e alla ricostruzione complessiva. Sul secondo e terzo motivo ha dichiarato che le doglianze erano nuove, non dedotte in appello e perciò inammissibili per violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum; ha inoltre richiamato la valutazione di merito che aveva escluso la tenuità del fatto con motivazione adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato come norma processuale attinente alla tutela in caso di impugnazione e alla valutazione dell'aggravante in rapporto all'art. 628; il ricorso è stato ritenuto inammissibile per questioni di fatto e per mancata deduzione in appello

  • art. 628, comma 3, n. 1 c.p.

    Aggravante 'persone riunite': la Corte territoriale l'ha ritenuta integrata quando è dimostrata la contestuale presenza di almeno due persone nel momento della minaccia o violenza, anche se la minaccia è stata materialmente proferita da uno solo, purché gli altri abbiano condiviso o rafforzato il clima intimidatorio

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla non punibilità per tenuità del fatto: la Corte di merito ha valutato ed escluso la tenuità in considerazione della gravità intrinseca dell'azione, ritenendo che gli elementi allegati (modesto importo, ruolo marginale, incensuratezza, scuse) non sufficessero a configurare la causa di non punibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato sanzione patrimoniale per colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    Riferita dalla difesa come base per richiedere il riconoscimento dell'ipotesi attenuata (tentata estorsione attenuata); la Corte di Cassazione ha ritenuto tale questione non proposta in appello e quindi non ammissibile in cassazione

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 21988/2019; Sez. 2, n. 8324/2022)

    Richiamata per il principio secondo cui l'aggravante 'persone riunite' è integrata quando sia accertata la presenza simultanea di almeno due persone nel momento della minaccia, anche se la condotta intimidatoria materiale è stata posta in essere da uno solo

  • Principio 'tantum devolutum, quantum appellatum' (Sez. 1, n. 2378/1983 e giurisprudenza successiva)

    Principio applicato per escludere l'ammissibilità di censure formulate per la prima volta in cassazione e non dedotte in sede di appello

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito: i motivi di ricorso che sono essenzialmente di fatto, aspecifici o reiterativi delle stesse doglianze già prese in considerazione sono inammissibili
  • L'aggravante 'persone riunite' si considera integrata quando è dimostrata la contemporanea presenza di almeno due persone nel momento della minaccia o violenza; è sufficiente che altri presenti condividano o rafforzino il clima intimidatorio anche se non tutti proferiscono materialmente le minacce
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve dedurre in sede di appello tutte le doglianze che intende far valere nei gradi successivi
  • La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis va valutata sulla base della gravità intrinseca dell'azione e del contesto concreto; il solo esiguo ammontare della pretesa, la marginalità del ruolo e l'assenza di precedenti possono non essere sufficienti se l'azione è comunque qualificata come grave
  • Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e, nei casi di colpa nella proposizione dell'impugnazione, sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende

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