Cassazione Penale, Sentenza n. 41742/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava (1) la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. (persone riunite), deducendo che al momento delle minacce egli si trovava nella sala d'attesa e non nella stanza dove si verificarono le condotte intimidatorie, sicché non poteva ritenersi concretamente presente alla minaccia; (2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p., atteso il modesto ammontare richiesto (circa 300 euro), il ruolo ritenuto marginale del Venerito, la sua incensuratezza e le scuse del mandante; (3) il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata (tentata estorsione attenuata) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo esclusivamente in fatto, aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze già esaminate in appello, e quindi non sindacabile in cassazione; ha confermato che la Corte territoriale aveva valutato il compendio probatorio in modo coerente e motivato, ritenendo integrata l'aggravante delle persone riunite in base alle dichiarazioni della persona offesa e alla ricostruzione complessiva. Sul secondo e terzo motivo ha dichiarato che le doglianze erano nuove, non dedotte in appello e perciò inammissibili per violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum; ha inoltre richiamato la valutazione di merito che aveva escluso la tenuità del fatto con motivazione adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Richiamato come norma processuale attinente alla tutela in caso di impugnazione e alla valutazione dell'aggravante in rapporto all'art. 628; il ricorso è stato ritenuto inammissibile per questioni di fatto e per mancata deduzione in appello
art. 628, comma 3, n. 1 c.p.
Aggravante 'persone riunite': la Corte territoriale l'ha ritenuta integrata quando è dimostrata la contestuale presenza di almeno due persone nel momento della minaccia o violenza, anche se la minaccia è stata materialmente proferita da uno solo, purché gli altri abbiano condiviso o rafforzato il clima intimidatorio
art. 131-bis c.p.
Norma sulla non punibilità per tenuità del fatto: la Corte di merito ha valutato ed escluso la tenuità in considerazione della gravità intrinseca dell'azione, ritenendo che gli elementi allegati (modesto importo, ruolo marginale, incensuratezza, scuse) non sufficessero a configurare la causa di non punibilità
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato sanzione patrimoniale per colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023
Riferita dalla difesa come base per richiedere il riconoscimento dell'ipotesi attenuata (tentata estorsione attenuata); la Corte di Cassazione ha ritenuto tale questione non proposta in appello e quindi non ammissibile in cassazione
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 21988/2019; Sez. 2, n. 8324/2022)
Richiamata per il principio secondo cui l'aggravante 'persone riunite' è integrata quando sia accertata la presenza simultanea di almeno due persone nel momento della minaccia, anche se la condotta intimidatoria materiale è stata posta in essere da uno solo
Principio 'tantum devolutum, quantum appellatum' (Sez. 1, n. 2378/1983 e giurisprudenza successiva)
Principio applicato per escludere l'ammissibilità di censure formulate per la prima volta in cassazione e non dedotte in sede di appello
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito: i motivi di ricorso che sono essenzialmente di fatto, aspecifici o reiterativi delle stesse doglianze già prese in considerazione sono inammissibili
- L'aggravante 'persone riunite' si considera integrata quando è dimostrata la contemporanea presenza di almeno due persone nel momento della minaccia o violenza; è sufficiente che altri presenti condividano o rafforzino il clima intimidatorio anche se non tutti proferiscono materialmente le minacce
- Questioni non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve dedurre in sede di appello tutte le doglianze che intende far valere nei gradi successivi
- La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis va valutata sulla base della gravità intrinseca dell'azione e del contesto concreto; il solo esiguo ammontare della pretesa, la marginalità del ruolo e l'assenza di precedenti possono non essere sufficienti se l'azione è comunque qualificata come grave
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e, nei casi di colpa nella proposizione dell'impugnazione, sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
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