Sentenza n. 1528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 709/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva respinto la domanda risarcitoria e di ricostruzione della carriera conseguente all'illegittima assegnazione a diversa sede di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Marche deducendo la violazione e l'errata applicazione dei principi in materia di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, nonché eccesso di potere per sviamento, erroneità e irrazionalità manifeste. Ha sostenuto che l'illegittima assegnazione d'ufficio a una sede diversa dall'ufficio di appartenenza, già annullata dal Consiglio di Stato, gli avrebbe impedito di partecipare utilmente a successive procedure concorsuali per l'avanzamento di carriera, determinando una perdita di chance. Secondo l'appellante, l'amministrazione avrebbe agito colposamente, poiché la lex specialis e la circolare applicabile avrebbero chiaramente imposto il mantenimento presso la sede di servizio. Ha inoltre contestato la qualificazione della domanda di retrodatazione della nomina e di ricostruzione della carriera come mero effetto conformativo della precedente sentenza, sostenendo che essa integrasse un'autonoma voce di danno risarcibile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondata la domanda risarcitoria. Ha rilevato che l'illegittimità dell'azione amministrativa non determina di per sé la colpa dell'amministrazione, essendo necessario accertare una grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, in un contesto tale da evidenziare negligenza o imperizia degli uffici. Nel caso concreto ha escluso la colpa del Ministero in ragione dell'errore scusabile: la nozione di “sede di servizio” non era puntualmente definita dalla normativa, la lex specialis presentava obiettiva ambiguità, mancavano orientamenti giurisprudenziali consolidati e la stessa circolare del 25 gennaio 2016 era stata interpretata diversamente dal TAR e dal Consiglio di Stato. L'assenza dell'elemento soggettivo escludeva la responsabilità ex art. 2043 c.c. per tutte le voci di danno. Il Collegio ha inoltre osservato, senza necessità di procedere a un esame autonomo, che le deduzioni sulla perdita di chance erano generiche e non dimostravano una consistenza probabilistica adeguata circa il superamento delle successive prove concorsuali. La domanda di retrodatazione e ricostruzione della carriera non è stata riconosciuta come autonoma voce risarcitoria. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
“L'esercizio illegittimo della funzione amministrativa non integra di per sé la colpa dell'amministrazione...”
L'illegittimità del provvedimento non è sufficiente a fondare la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione; occorre provare la colpa dell'amministrazione, esclusa quando l'illegittimità sia riconducibile a errore scusabile derivante da ambiguità normativa, complessità fattuale o contrasti giurisprudenziali.
art. 30, comma 3, c.p.a.
“Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”
Il giudice deve valutare il comportamento complessivo delle parti e può escludere il risarcimento dei danni evitabili mediante ordinaria diligenza e tempestivo ricorso agli strumenti di tutela; il profilo non è stato tuttavia decisivo, essendo stata esclusa a monte la colpa dell'amministrazione.
art. 1227 c.c.
Rileva ai fini del concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno e dell'esclusione dei pregiudizi evitabili con l'ordinaria diligenza; il riferimento è stato svolto dal giudice di primo grado e richiamato nella ricostruzione della controversia.
lex specialis del concorso, art. 8 del bando del 23 dicembre 2013
“assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura loro riservata”
La disposizione era stata interpretata dal precedente giudicato nel senso che la sede di servizio coincidesse con lo stesso ufficio o reparto di appartenenza, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto obiettivamente ambiguo il quadro applicativo al fine di escludere la colpa dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'illegittimità dell'azione amministrativa non integra, di per sé, la colpa della pubblica amministrazione necessaria per la responsabilità aquiliana; occorre accertare una grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, tale da evidenziare negligenza o imperizia dell'apparato.
- L'errore dell'amministrazione è scusabile quando l'illegittimità del provvedimento derivi dall'applicazione di una disciplina obiettivamente ambigua, non puntualmente definita sul piano normativo, in assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati e in presenza di interpretazioni giudiziali divergenti.
- L'assenza dell'elemento soggettivo della colpa esclude la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per tutte le voci di danno dedotte, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori presupposti oggettivi della responsabilità.
- La perdita di chance risarcibile richiede allegazioni e prova specifiche circa una concreta e consistente probabilità di conseguire il risultato favorevole; la mera possibilità di partecipare o concorrere a successive procedure selettive, senza dimostrazione della probabilità di superamento, non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →