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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 8290 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Presunzione di utili conseguiti da società a ristretta base azionaria - Dimostrazione della prova della distribuzione effettiva - Non necessita - Estraneità del socio al rapporto gestionale e flussi monetari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stata ritenuta sufficiente a fondare la ripresa fiscale, senza necessità per l’Amministrazione di provare l’effettivo trasferimento delle somme al socio. La contestazione del socio può essere accolta solo se supportata da una prova concreta della sua estraneità alla gestione e alla disponibilità delle risorse societarie.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la presunzione secondo cui gli utili extracontabili di una società con ristretta base azionaria siano stati distribuiti ai soci, anche in assenza della prova concreta dell’effettiva percezione delle somme. L’Amministrazione non deve dimostrare i singoli flussi finanziari, potendo fondare la pretesa sulla struttura ristretta della compagine sociale. Il socio può superare la presunzione fornendo prova contraria, ad esempio dimostrando la propria estraneità alla gestione societaria e ai flussi monetari. Anche il recupero di costi indeducibili può essere considerato indice della disponibilità di maggiori risorse distribuibili, al pari dell’accertamento di maggiori ricavi.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina i poteri istruttori e di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria e costituisce il riferimento normativo richiamato per la ricostruzione presuntiva della materia imponibile.

  • Cassazione n. 17984/2012

    La giurisprudenza riconosce, nelle società a ristretta base azionaria, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria specifica e concreta.

Massime di principio

  • Nelle società con pochi soci, l’accertamento di utili extracontabili può far presumere la loro distribuzione ai soci senza che l’Amministrazione debba dimostrare il materiale trasferimento del denaro.
  • La presunzione non è assoluta: il socio deve fornire una prova concreta della propria estraneità alla gestione societaria e ai flussi finanziari; la semplice dichiarazione di non aver percepito gli utili non è normalmente sufficiente.
  • Anche costi ritenuti indeducibili possono contribuire a fondare la presunzione di maggiori risorse disponibili per la distribuzione ai soci.
  • Per contestare efficacemente la pretesa, il socio dovrebbe documentare, tra l’altro, l’assenza di poteri gestori, la mancata partecipazione alle decisioni, l’estraneità ai rapporti finanziari e l’eventuale dissenso rispetto alla gestione societaria.

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