Cassazione Penale, Sentenza n. 39144/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per (1) travisamento della prova e difetto di correlazione fra il fatto contestato in imputazione (avrebbe solo dichiarato di essere possessore e legittimato ad edificare e alienare) e il fatto ritenuto in giudizio (la Corte avrebbe invece ritenuto che l'imputato avesse sin dall'origine millantato la proprietà del fondo, pur non essendone dominus); (2) mancato riconoscimento dell'assenza del dolo iniziale, poiché il ricorrente sosteneva di avere la convinzione, supportata da investimenti e circostanze indipendenti, di poter costruire e vendere l'immobile e che il mancato risultato fosse dovuto a eventi estranei alla sua volontà.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché esso si risolve in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove (vietato dal meccanismo di impugnazione ex art. 521 c.p.p.) e non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di merito aveva infatti motivatamente ricostruito l'esistenza del dolo iniziale: il ricorrente avrebbe promesso in vendita un bene della disponibilità del quale non disponeva né avrebbe avuto la disponibilità futura, avvalendosi di artifizi per indurre fiducia. Per tali ragioni il ricorso viene rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile viene respinta perché le conclusioni scritte in camera di consiglio non hanno apportato un concreto e apprezzabile contributo alla decisione.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il ricorso prospettasse essenzialmente un nuovo apprezzamento delle prove e, pertanto, fosse inammissibile ai sensi di questa norma che limita il sindacato di merito nella fase di legittimità
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019 (Bicciato); Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019 (Rocco)
I precedenti citati sono stati richiamati per consolidare il principio secondo cui è configurabile il reato quando il contraente sin dall'origine assume il proposito fraudolento di promettere in vendita un bene di cui non ha né avrà la disponibilità e quando il comportamento è accompagnato da artifizi idonei a indurre in errore il promettente acquirente
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione delle prove senza indicare un vizio di diritto rilevante è, di regola, dichiarato inammissibile (divieto di riesame del merito ex art. 521 c.p.p.).
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito e indicare in che senso vi sia un vizio giuridico (contraddittorietà, illogicità, mancata considerazione di elementi decisivi), non una semplice divergenza interpretativa dei fatti.
- La sussistenza del dolo iniziale in ipotesi di promessa di vendita di beni non disponibili richiede che emerga, oltre alla discrepanza oggettiva sulla disponibilità del bene, l'elemento soggettivo della volontà fraudolenta e, se presente, la prova di artifizi o mezzi idonei a ingenerare la fiducia del promittente acquirente.
- Le parti civili che si limitano a conclusioni scritte in camera di consiglio senza apportare elementi nuovi o un contributo effettivo alla decisione difficilmente ottengono la liquidazione delle spese per tale fase.
- La presentazione di un ricorso manifestamente inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, all'imposizione di una somma a titolo di ammenda (Cassa delle ammende).
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