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Sentenza

Sentenza del 19/09/2017 n. 3655 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Soggetto passivo - Interpretazione autentica - Leasing - Utilizzatore - Concedente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Per le annualità 2010-2015 deve applicarsi la precedente disciplina di interpretazione autentica: il soggetto obbligato è l'utilizzatore del veicolo in leasing, a meno che il concedente abbia pagato cumulativamente la tassa in sua vece. Il d.l. 113/2016 non può retroagire a tali annualità, poiché la sua efficacia in materia decorre dal 1° gennaio 2016. Il dispositivo concreto della sentenza, tuttavia, non è riportato nel testo fornito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica in presenza di un contratto di leasing. In base alla disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2016, interpretata autenticamente, l'utilizzatore del veicolo in leasing era tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa, salvo che il concedente avesse effettuato il pagamento cumulativo per conto dell'utilizzatore. La nuova disciplina, entrata in vigore il 25 giugno 2016, produce effetti dal 1° gennaio 2016 e non si applica agli anni dal 2010 al 2015.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113

    Entrato in vigore il 25 giugno 2016; con riferimento alla tassa automobilistica, ha effetto dal 1° gennaio 2016.

    La disciplina introdotta dal decreto si applica alle annualità a partire dal 2016, ma non agli anni 2010-2015.

  • Legge di interpretazione autentica previgente in materia di tassa automobilistica e leasing

    In caso di leasing l'utilizzatore è il soggetto tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa, salvo che il concedente abbia provveduto al pagamento cumulativo in luogo dell'utilizzatore stesso.

    Per gli anni 2010-2015, l'obbligato principale è l'utilizzatore del veicolo; il concedente risponde del pagamento solo se ha scelto di effettuare il versamento cumulativo per conto dell'utilizzatore.

Massime di principio

  • Per individuare il soggetto passivo della tassa automobilistica occorre applicare la disciplina vigente per la specifica annualità d'imposta.
  • Una normativa successiva, anche se qualificata come interpretativa o con efficacia retroattiva limitata, non può essere estesa oltre il periodo temporale espressamente previsto.
  • Per i contratti di leasing relativi agli anni 2010-2015, l'obbligo ordinario di pagamento della tassa automobilistica grava sull'utilizzatore, salvo pagamento cumulativo effettuato dal concedente.
  • La mera titolarità formale del veicolo in capo alla società di leasing non basta, per le annualità anteriori al 2016, a rendere il concedente il soggetto obbligato in via ordinaria.
  • Per valutare una contestazione occorre verificare il contratto di leasing, l'annualità richiesta, la disciplina allora vigente e l'eventuale prova di un pagamento cumulativo eseguito dal concedente.

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