Sentenza n. 3602/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento con il quale la IV Sottocommissione per gli esami di Avvocato "sessione 2024" istituita presso la Corte d'Appello di Milano, ha reso nota, in data 9 marzo 2024, la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2024; - del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione reso noto all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dal preposto ufficio esami Avvocati e della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione per l'elaborato redatto dal candidato il 10 dicembre 2024, nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente ad accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024, per la professione di Avvocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2024, connessa alla valutazione insufficiente dell'elaborato scritto di diritto penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di insufficienza riportato nell'elaborato scritto e la conseguente non ammissione alla prova orale, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 46, comma 5, e 47 l. 247/2012, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e trasparenza, sul presupposto che la valutazione fosse stata espressa soltanto mediante un voto numerico, accompagnato da una mera sottolineatura, senza l'indicazione degli errori e delle carenze dell'elaborato. Il ricorrente sosteneva quindi la necessità di una motivazione rafforzata. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, insufficienza dell'istruttoria, illogicità e irragionevolezza della valutazione tecnica, producendo anche un parere pro veritate. Nella memoria ex art. 73 c.p.a. ha inoltre prospettato una disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 46 l. 247/2012 non fosse applicabile alla sessione 2024, poiché l'art. 49 della medesima legge manteneva, per il periodo transitorio, le modalità di svolgimento e correzione previste dalla disciplina previgente, contenuta nei regi decreti nn. 1578/1933 e 37/1934. Ha quindi applicato il consolidato orientamento secondo cui, negli esami di abilitazione forense, il voto numerico è idoneo a esternare una motivazione congrua e sufficiente, richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017 e la Corte costituzionale n. 175/2011. Il Collegio ha inoltre valorizzato la recente conferma di tale orientamento da parte del Consiglio di Stato e del CGARS con riferimento alla sessione 2024. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la valutazione della commissione costituisce espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza. Nel caso concreto, l'elaborato ometteva l'esame di alcune problematiche della traccia, tra cui la qualificazione della condotta volontaria come percosse o lesioni, e affrontava la riqualificazione del fatto in omicidio colposo soltanto in via subordinata. Tali carenze erano coerenti con i criteri di correzione concernenti il rigore metodologico e la conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti pertinenti, sicché il giudizio di insufficienza non risultava manifestamente irragionevole. Il parere pro veritate è stato ritenuto inidoneo a sostituire il giudizio della commissione, salvo il caso di macroscopici errori logici, non ravvisati. È stata infine esclusa la disparità di trattamento, poiché il confronto tra elaborati richiede la considerazione dell'intero percorso logico-giuridico seguito da ciascun candidato e la valutazione positiva di altri elaborati non può sanare gli errori e le carenze dell'elaborato impugnato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è soddisfatto, per gli elaborati dell'esame di abilitazione forense, dall'attribuzione di un voto numerico congruo e sufficiente secondo l'orientamento richiamato dal giudice.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
La disciplina sull'obbligo motivazionale rafforzato non si applica alla sessione 2024, in quanto opera il regime transitorio previsto dall'art. 49 l. 247/2012.
art. 47 l. 247/2012
Richiamato dal ricorrente quale base dell'obbligo motivazionale, ma ritenuto non applicabile alla sessione 2024 insieme alla disciplina dell'art. 46.
art. 49 l. 247/2012
per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti
Mantiene, per il periodo transitorio, l'applicazione delle modalità di svolgimento e correzione previste dalla disciplina previgente; tale regime è stato ritenuto applicabile anche alla sessione 2024.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico quale modalità sintetica, standardizzata e immediatamente percepibile di motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'esigenza di conoscibilità delle ragioni della valutazione e alla possibilità di tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie di tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi.
art. 73 c.p.a.
Disciplina richiamata con riferimento alle deduzioni svolte nella memoria finale, comprese quelle sulla disparità di trattamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
R.D. 27 novembre 1933, n. 1578
Disciplina previgente applicabile, in virtù del regime transitorio, alle modalità dell'esame e alla correzione degli elaborati.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37
Disciplina previgente applicabile, in virtù del regime transitorio, alle modalità dell'esame e alla correzione degli elaborati.
Massime di principio
- Per la sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione forense, il regime transitorio previsto dall'art. 49 l. 247/2012 mantiene l'applicazione delle disposizioni previgenti sulle modalità di svolgimento e correzione delle prove, impedendo di applicare l'obbligo motivazionale rafforzato previsto dall'art. 46 della stessa legge.
- Nell'esame di abilitazione forense, il voto numerico, se attribuito secondo criteri di valutazione predeterminati e riferito a una scala oggettiva, è idoneo a motivare il giudizio di sufficienza o insufficienza dell'elaborato, senza necessità di una motivazione discorsiva o dell'analitica indicazione degli errori.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza, senza possibilità di sostituzione del giudizio giudiziale a quello della commissione.
- Un parere pro veritate redatto da un esperto esterno non può sostituire o confutare il giudizio della commissione esaminatrice, salvo che evidenzi macroscopici errori logici o altri vizi manifesti della valutazione.
- La disparità di trattamento tra elaborati non può essere dimostrata mediante il solo confronto con prove valutate positivamente: occorre considerare l'intero percorso logico-giuridico seguito da ciascun candidato, e la valutazione favorevole di altri elaborati non sana gli errori o le carenze dell'elaborato esaminato.
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