Cassazione Penale, Sentenza n. 36885/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Andreini ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna in rito abbreviato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e altre imputazioni (capi C, D, H, J, K, R, T-bis). I motivi denunciati in cassazione erano: (i) violazione di legge (artt. 125, comma 3 e 546, comma 3 c.p.p.) per la mancanza grafica della pagina n. 77 della sentenza impugnata; (ii) difetto di motivazione quanto alla sua partecipazione al reato associativo, appellandosi al fatto che in primo grado era stata assolta per reati connessi (capi B e B-bis) e che la responsabilità associativa non sarebbe stata adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha constatato l'effettiva omissione della pagina n. 77 (con salto dalla 76 alla 78 e duplicazione della 78) nella parte di motivazione relativa a Roberta Andreini, configurando una vistosa frattura logica che non permette di ricostruire l'iter logico-giuridico del giudice. Alla luce di giurisprudenza consolidata, tale incompletezza della motivazione determina la nullità del provvedimento. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Il secondo motivo non è stato esaminato in quanto assorbito dalla decisione sul primo.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sostanziale contestata nei gradi precedenti: il reato di traffico/illecita detenzione e vendita di stupefacenti, per il quale la ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado.
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato dal ricorso in relazione alla forma del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato la presunta violazione formale con riguardo alla completezza grafica e motivazionale della sentenza.
codice di procedura penale, art. 546, comma 3
Richiamato dal ricorso in relazione alla motivazione e alle formalità del provvedimento; la Corte ha applicato il principio secondo cui la mancanza di parti della motivazione che impediscano di seguire il percorso logico-giuridico comporta la nullità.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020 (Ziyat, Rv. 279888 - 01)
La pronuncia è richiamata come precedente consolidato: se manca una delle pagine che compongono la motivazione e tale omissione impedisce di comprendere l'iter logico-giuridico, il provvedimento è nullo.
Massime di principio
- La mancanza materiale di una pagina della motivazione che interrompa il filo logico-giuridico della decisione configura causa di nullità della sentenza; la Cassazione annulla e dispone il rinvio quando non è possibile ricostruire il ragionamento del giudice.
- Un vizio materiale della motivazione (es. pagina mancante o duplicata) può essere motivo assorbente che impedisce l'esame degli altri motivi di ricorso.
- Il difensore deve sempre verificare la completezza formale della sentenza impugnata (paginazione, duplicazioni, lacune) e proporre tempestivamente la censura di nullità se la lacuna impedisce la comprensione del percorso decisorio.
- In sede di rinvio la Corte d'appello che riprende il giudizio non è vincolata dalla motivazione annullata e dovrà riesaminare compiutamente le questioni sostanziali, fornendo motivazione completa e coerente.
- Quanto alla responsabilità per reato associativo, la giurisprudenza richiede una motivazione specifica: non è sufficiente richiamare fatti per i quali l'imputato è stato assolto senza spiegare come da tali fatti derivi comunque la partecipazione all'associazione; la Corte d'appello deve esplicitare il nesso logico e probatorio.
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