Cassazione Penale, Sentenza n. 25092/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità) ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., deducendo che l'istanza di riesame era stata depositata telematicamente presso la PEC della cancelleria (ricevuta anche dal tribunale per la fissazione dell'udienza) e che in ogni caso il Tribunale era a conoscenza dell'impugnazione e della successiva memoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: le impugnazioni cautelari devono essere trasmesse esclusivamente agli indirizzi PEC indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (art. 87-bis D.lgs. n.150/2022); l'invio a Caselle diverse comporta inammissibilità salvo che sia dimostrabile che l'atto sia pervenuto al giudice dell'impugnazione nei termini (principio del "raggiungimento dello scopo"). Nel caso di specie non è provato che l'atto inviato il 18.12.2023 sia pervenuto al giudice nei termini e l'invio successivo è risultato tardivo. Perciò rigetto e condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 1 e art. 80 comma 2
Norme sostanziali in materia di sostanze stupefacenti: l'indagato era accusato di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di hashish e cocaina; la contestazione ha formato il presupposto per la misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Testo della norma utilizzata come motivo di ricorso in Cassazione (vizio di motivazione).
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 art. 87-bis
Stabilisce l'elenco degli indirizzi PEC abilitati a ricevere impugnazioni cautelari; la trasmissione a PEC non indicata comporta inammissibilità dell'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 582 e art. 583
Disciplinano le modalità di proposizione delle impugnazioni e la loro presentazione telematica; dall'entrata in vigore delle modifiche la presentazione telematica è obbligatoria salvo diverse disposizioni di legge.
Legge 8 agosto 1995, n. 332 art. 16 (interpola art. 309 c.p.p.)
Estende modalità procedurali relative alla richiesta di riesame, collegando la disciplina dell'art. 309 c.p.p. alle modalità previste per le impugnazioni.
Codice di procedura penale, art. 111-bis e art. 175-bis
Regolano il deposito telematico degli atti e le conseguenze in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, integrando la disciplina delle modalità di deposito delle impugnazioni.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 art. 24, comma 4 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma che ha previsto la disciplina transitoria e l'elenco degli indirizzi PEC per i depositi telematici, richiamata nella giurisprudenza sul tema del deposito telematico.
Massime di principio
- Le impugnazioni cautelari devono essere inoltrate esclusivamente alle caselle PEC espressamente indicate nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati; l'invio ad altra casella comporta inammissibilità.
- Il principio del "raggiungimento dello scopo" può sanare un deposito errato solo se è provato che l'atto sia effettivamente pervenuto al giudice dell'impugnazione nei termini previsti; la mera conoscenza successiva o l'arrivo fuori termine non è sufficiente.
- Le regole formali di deposito telematico sono rigorose: errori nell'indirizzo PEC o depositi fuori termine espongono all'inammissibilità e conseguente condanna alle spese.
- In caso di contestazione sulla ricezione dell'atto, è responsabilità della parte dimostrare la tempestiva ricezione presso l'ufficio competente; conservare ricevute di trasmissione e comunicazioni della cancelleria è essenziale.
- La giurisprudenza di legittimità conferma l'interpretazione restrittiva dell'art. 87-bis D.lgs. n.150/2022, per cui non si ammettono soluzioni di favore basate sulla mera capacità sostanziale dell'atto di raggiungere lo scopo senza prova dell'effettiva ricezione.
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