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Sentenza

Sentenza n. 3914/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente per il subentro nel contratto di locazione, intestato a precedente assegnataria deceduta, relativo all’immobile di proprietà di ALER Milano, sito in -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202502452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di rigetto dell’istanza di subentro nell’assegnazione dell’alloggio ERP e nel relativo contratto di locazione intestato alla madre deceduta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore ERP)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di subentro, deducendo il difetto di motivazione per non avere ALER valorizzato la coabitazione con la madre dal 2019, autorizzata per prestarle assistenza in qualità di amministratore di sostegno, nonché il pagamento regolare dei canoni anche dopo il decesso dell’assegnataria. Ha inoltre sostenuto che la comunicazione del provvedimento sarebbe avvenuta soltanto nel 2025 e che l’inerzia dell’amministrazione avrebbe determinato un implicito assenso alla domanda di subentro. ALER ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’autorizzazione alla coabitazione, che escludeva espressamente effetti ai fini del subentro, e la tardività del ricorso, richiamando anche una precedente comunicazione di rigetto; nel merito ha chiesto il rigetto. Il giudice ha ritenuto assorbite le eccezioni preliminari e ha esaminato il ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il rigetto fondato sul fatto che, al momento del decesso, la madre era l’unica assegnataria ufficiale e che l’autorizzazione del 2019 consentiva esclusivamente la mera coabitazione per prestare assistenza, senza inserimento nel nucleo familiare e senza effetti ai fini del subentro, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2017. La convivenza protratta fino al decesso non era quindi sufficiente a fondare il diritto al subentro. Il ricorrente non ha dimostrato di rientrare in alcuna delle categorie e di possedere i requisiti previsti dall’art. 21, comma 1, del medesimo regolamento, non risultando componente del nucleo familiare originario né successivamente incluso nel nucleo mediante apposito provvedimento di ampliamento. Anche il pagamento dei canoni dopo il decesso è stato ritenuto irrilevante, non potendo sostituire i presupposti tassativi del subentro. È stata inoltre esclusa la formazione del silenzio-assenso: l’inerzia non risultava sussistente, poiché ALER aveva già comunicato al ricorrente l’obbligo di rilascio dell’alloggio e aveva adottato il provvedimento di rigetto. L’eventuale ritardo nella comunicazione dell’atto incide soltanto sulla decorrenza dei suoi effetti nei confronti del destinatario, ma non ne determina l’illegittimità e non comporta la formazione del silenzio-assenso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, Regolamento regionale Lombardia n. 4/2017

    La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell'alloggio.

    L’autorizzazione alla coabitazione per prestare assistenza all’assegnatario non inserisce il coabitante nel nucleo familiare e non costituisce titolo per il subentro nell’assegnazione o nel contratto di locazione.

  • art. 21, comma 1, Regolamento regionale Lombardia n. 4/2017

    Il diritto al subentro nell'assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti (...).

    La disposizione individua presupposti tassativi per il subentro, tra cui l’appartenenza al nucleo familiare originario o il successivo ampliamento autorizzato, con continuità della convivenza fino al decesso dell’assegnatario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’autorizzazione alla mera coabitazione nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, rilasciata per prestare assistenza all’assegnatario, non comporta l’inserimento del coabitante nel nucleo familiare e non produce effetti ai fini del subentro nell’assegnazione o nel contratto di locazione quando la disciplina regionale lo esclude espressamente.
  • Il diritto al subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP presuppone il possesso dei requisiti tassativamente individuati dalla disciplina regionale, tra cui l’appartenenza al nucleo familiare originario o il successivo ampliamento formalmente autorizzato; la mera convivenza di fatto non è sufficiente.
  • Il pagamento dei canoni di locazione relativi a un alloggio ERP intestato al precedente assegnatario non costituisce titolo per il subentro e non può sostituire i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina regolamentare.
  • Il ritardo nella comunicazione di un provvedimento amministrativo non ne determina, di per sé, l’illegittimità: incide sulla produzione degli effetti nella sfera del destinatario, ma non comporta la formazione del silenzio-assenso quando l’amministrazione abbia comunque adottato il provvedimento e abbia manifestato la propria posizione sull’istanza.
  • Il silenzio dell’ente gestore non può essere interpretato come assenso al subentro in assenza di una specifica base normativa e quando dagli atti risulti che l’amministrazione abbia comunicato il rigetto o l’obbligo di rilascio dell’alloggio.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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