Cassazione Penale, Sentenza n. 51568/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per la mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, prevista dall'art. 322-ter c.p., in relazione al reato posto a base del patteggiamento (art. 316-ter c.p.). Il Procuratore chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca; la difesa ha fatto presente pagamenti parziali e una richiesta di rateizzazione all'INPS, sollecitando la determinazione dell'importo da confiscare nella misura amministrativamente quantificata.
La decisione
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza del G.u.p. limitatamente alla statuizione relativa all'omessa confisca. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno perche' provveda a disporre la confisca, in via diretta o, se non possibile, per equivalente, previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato. Il giudice del rinvio dovrà tener conto dei parziali versamenti effettuati e di eventuali somme corrisposte a seguito della richiesta di rateizzazione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'accordo di patteggiamento; la sentenza di patteggiamento può omettere misure ma tale omissione di misure obbligatorie per legge non è sottratta al controllo di legittimità
art. 316-ter cod. pen.
Reato posto alla base del patteggiamento; rientra nel gruppo di reati per i quali l'art. 322-ter prevede la confisca obbligatoria del profitto
art. 322-ter cod. pen.
La confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo è sempre ordinata, salvo che appartengano a persona estranea al reato; ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente
La norma dispone l'obbligatorietà della confisca del profitto/prezzo per i reati indicati (artt. 314-320 c.p.); la sua applicazione non può essere elusa da una sentenza di patteggiamento che ometta la misura
art. 606 cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per i motivi di cui all'articolo stesso; la Corte ha richiamato la possibilità di impugnare la mancata applicazione di misure obbligatorie con la disciplina generale di cassazione
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin) e Sez. 3, n. 32119 del 06/04/2023 (Porta)
Giurisprudenza richiamata che precisa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione di misure obbligatorie (come la confisca) in sentenze di patteggiamento e conferma l'obbligatorietà della confisca ai sensi dell'art. 322-ter
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti possono concordare la pena, ma non possono escludere l'applicazione di misure che la legge impone obbligatoriamente: tali omissioni sono impugnabili in Cassazione.
- Per i reati ricompresi negli artt. 314-320 c.p. (incluso l'art. 316-ter) l'art. 322-ter impone la confisca del profitto o, se non possibile, la confisca per equivalente; il giudice deve disporla anche dopo un patteggiamento se è stata omessa.
- Se la confisca è stata omessa, la Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente a quella omissione e rinviare al giudice di merito perché determini l'importo e applichi la misura, tenendo conto di eventuali versamenti amministrativi già effettuati.
- Il giudice del rinvio deve prima accertare l'esatto ammontare del prezzo/profitto del reato e valutare la disponibilità di beni del reo; deve computare somme già restituite o rateizzate dall'imputato e valutare eventuali beni appartenenti a terzi.
- La confisca può essere disposta in forma diretta (beni che costituiscono il profitto) oppure per equivalente quando la confisca diretta non è possibile; la determinazione economica deve essere precisa e motivata per resistere a ulteriori impugnazioni.
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