Cassazione Penale, Sentenza n. 7343/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di parziale rigetto dell'appello contro la confisca disposta in prevenzione patrimoniale. I motivi sono comuni: (1) presunta violazione dell'art. 18, comma 3, d.lgs. 159/2011 perché la Corte di appello avrebbe illegittimamente qualificato i ricorrenti come eredi/successori universali del defunto Vincenzo Guglielmino (mentre alcuni, in particolare Grazia, avrebbero rinunciato all'eredità e/o non esisterebbe compendio ereditario); si deduce anche che, se il patrimonio era stato dismesso in vita, andrebbe perseguito il reato di trasferimento fraudolento e non la misura di prevenzione patrimoniale; (2) censura per avere escluso i redditi da lavoro dipendente (percepiti dai ricorrenti dalle società confiscate) dal calcolo delle provviste lecite, ritenendoli frutto di illiceità derivata e scaricando sui terzi l'onere di provare la lecita provenienza; (3) omissione di pronuncia sulla revoca della confisca di due polizze a favore di Eleonora Aiello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione (ammessa solo per violazione di legge) e confermato che l'art. 18, comma 3, d.lgs. 159/2011 consente di agire anche sui beni non formalmente transitati nell'asse ereditario ma nella disponibilità del de cuius o fittiziamente intestati a terzi. Ha ritenuto corretta l'applicazione della norma da parte della Corte di appello: Eleonora e Francesco sono stati trattati come terzi interessati (intestatari fittizi) e, con riguardo a Grazia, la confisca è fondata sia sulla qualità di erede sia sulla titolarità fittizia di beni già al decesso, quindi la censura è aspecifica. Sui redditi da lavoro dipendente la Cassazione ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo, poiché i ricorrenti non erano meri dipendenti ma presunti intestatari/gestori fittizi; pertanto i proventi contestati sono considerati illeciti. Sull'omissione relativa alle polizze per Eleonora, la Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva già revocato alcune confische (in relazione a versamenti successivi al 2018) e aveva motivato la mantenuta confisca per le altre polizze, quindi non sussiste omissione di pronuncia. Il ricorso è respinto e sono disposte le spese come da art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 18, comma 3
«Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso»
La norma autorizza l'azione di prevenzione anche dopo la morte del soggetto pericoloso e consente di aggredire beni che, sebbene non formalmente transitati nell'asse ereditario, erano nella disponibilità del de cuius o fittiziamente intestati a terzi; non richiede che i beni siano passati formalmente nell'asse ereditario.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 26, comma 2
Prevede presunzioni di intestazione fittizia che possono essere utilizzate nell'azione di prevenzione per collegare beni apparentemente intestati a terzi al soggetto pericoloso.
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)
Si tratta del reato che punisce il trasferimento fraudolento di beni; le Sezioni Unite hanno indicato che l'incriminazione può essere prospettata nelle situazioni di dismissione in vita dell'intero patrimonio, ma ciò non esclude l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale (quindi le opzioni sono cumulative o alternative a seconda dei casi).
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 richiamato dall'art. 3-ter, legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall'art. 10, comma terzo, d.lgs. 159/2011
Stabilisce il limite del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione: in tali procedimenti il sindacato di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Riferimento al tipo di vizio di motivazione (illogicità manifesta) che in sede di cassazione nei procedimenti di prevenzione non è normalmente sindacabile, salvo assenza totale o motivazione meramente apparente.
Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016 (De Angelis, Rv. 270081)
Giurisprudenza di portata vincolante che ammette la confisca di beni fittiziamente intestati a terzi o comunque nella disponibilità del proposto al momento del decesso, utilizzata come principio applicato dalla Cassazione nel rigetto dei ricorsi.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci) e altre pronunce citate
Richiamate per affermare i limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione e per il principio secondo cui la mancata considerazione di argomenti può non costituire vizio se gli stessi risultano comunque assorbiti nella motivazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione patrimoniale la Corte di cassazione sindaca prevalentemente violazioni di legge: i rilievi di merito o di valutazione fattuale sono limitatamente sindacabili, salvo assenza totale di motivazione.
- Le misure di prevenzione possono colpire non solo i beni formalmente transiti nell'asse ereditario, ma anche quelli che risultano nella disponibilità del proposto o fittiziamente intestati a terzi; dunque la qualifica di 'eredità' non è l'unico presupposto per l'aggressione patrimoniale dopo la morte.
- Se la decisione impugnata poggia su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte: un attacco limitato a una sola delle ragioni può essere inammissibile per aspecificità.
- Il terzo che contesta la confisca deve dimostrare la lecita provenienza del bene di cui pretende la titolarità; non basta invocare genericamente redditi da lavoro dipendente se la motivazione di merito ritiene l'intestazione o la gestione fittizia.
- La prospettazione del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) può convivere con l'azione di prevenzione; la scelta tra azione penale e misura di prevenzione dipende dagli accertamenti e dalle evidenze specifiche, non è automaticamente alternativa.
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