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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, connessa a una comunicazione di violazione urbanistico-edilizia e a un referto tecnico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza del Comune di Gattatico che disponeva la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 13 della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di violazione urbanistico-edilizia della Polizia Locale dell’Unione Val d’Enza e il referto del Settore III – Sviluppo del Territorio del Comune. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; si limita a rilevare che le questioni poste richiedono un approfondimento nel merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo necessario un approfondimento delle questioni nel giudizio di merito e disponendo, nelle more, la conservazione della res adhuc integra a tutela degli interessi del ricorrente. Ha inoltre considerato che nell’immediato non emergeva alcun concreto pregiudizio per l’interesse pubblico. Gli effetti dell’ordinanza di demolizione sono stati quindi sospesi fino alla definizione del merito, affinché restasse inalterato lo stato dei luoghi. È stata fissata la pubblica udienza del 14 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 l.r. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23

    È indicato quale base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; l’ordinanza cautelare non ne espone una specifica interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della tutela cautelare; il TAR ha accolto l’istanza sospendendo medio tempore gli effetti dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte contro un’ordinanza di demolizione richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare per preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento repressivo edilizio può essere disposta, nelle more dell’approfondimento del merito, quando la conservazione dello stato dei luoghi tutela l’interesse del ricorrente e non determina nell’immediato un concreto pregiudizio per l’interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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