Cassazione Penale, Sentenza n. 24242/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con un unico motivo lamentando la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova e la mancata motivazione sui motivi nuovi di riesame. In particolare la difesa censurava che l'identificazione dell'imputato quale cedente di stupefacente si sarebbe fondata su una presunta pregressa conoscenza da parte degli inquirenti (arresto del 2019), mentre dagli atti sarebbe emerso che la identificazione era avvenuta nei giorni successivi tramite comparazione di immagini di videosorveglianza e fotosegnalazione; quindi si contestava che l'ordinanza avesse travisato gli elementi probatori ed eluso la reale censura sollevata nei motivi nuovi del 31/10/2022
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione sollevata fosse omologa a quella già esaminata dal Tribunale del riesame, il quale aveva adeguatamente motivato la valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. e aveva risposto al nuovo motivo; la Cassazione ha richiamato il divieto di utilizzare il ricorso per cassazione per chiedere una rivalutazione di frammenti probatori anziché per censurare vizi di diritto o di logica nella motivazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il presunto travisamento, chiarendo che il riferimento a un soggetto "già noto" non significava che gli agenti conoscessero l'indagato per attività pregresse e che l'identificazione era avvenuta mediante comparazione tra immagini di videosorveglianza e foto segnaletiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione della somma di €3.000
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Norma penale che sanziona la cessione e il traffico di sostanze stupefacenti; è il titolo di reato contestato (cessione di 100 g di eroina e 200 ml di metadone)
art. 273 c.p.p.
Criterio della gravità indiziaria per la misura cautelare personale: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi, respingendo la richiesta di riconsiderazione dei fatti in sede di legittimità
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Richiamato come riferimento procedurale alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; nella vicenda il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per chiedere la riconsiderazione del merito probatorio: se la censura si limita a offrire al giudice di legittimità frammenti probatori o differenti interpretazioni dei fatti, il ricorso è inammissibile
- Per contestare un provvedimento cautelare è più efficace dimostrare vizi di diritto, carenza logica della motivazione o travisamento concreto e specifico degli elementi probatori, non una generica insufficienza di indizi
- Il richiamo a una persona 'già nota' nella motivazione non implica automaticamente che l'identificazione sia avvenuta per conoscenza pregressa degli agenti; va valutato il metodo di identificazione (es. comparazione video/fotosegnalazione) e la sua documentazione
- Quando l'identificazione avviene tramite comparazione tra immagini di videosorveglianza e foto segnaletiche, è fondamentale che il giudice del merito descriva le modalità della comparazione (qualità immagini, elementi confrontati, tempi) per renderla valutabile in sede di impugnazione
- Se si introducono motivi nuovi in sede di riesame, il giudice deve esaminare e motivare espressamente su di essi: in cassazione si potrà censurare solo l'eventuale difetto di motivazione, non la rivalutazione degli elementi di fatto
- Per redigere un ricorso efficace in Cassazione è preferibile focalizzarsi su vizi di motivazione (contraddittorietà, insufficienza logica, omissione di argomenti rilevanti) o violazioni di norme procedurali, evitando di proporre una semplice diversa lettura delle prove
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