Cassazione Penale, Sentenza n. 22293/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha chiesto la correzione di un errore materiale consistente nell'omissione, nel dispositivo della sentenza di condanna n. 2285/2017, della concessione di due benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione nel Casellario giudiziale) che invece risultavano espressamente indicati in motivazione. Il Tribunale di Catanzaro, come giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che si trattasse di una "omissione afferente il dispositivo" emendabile solo in sede di impugnazione. Il Procuratore ha quindi ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 125, 130 e 665 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato la possibilità di ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p. quando sia necessario armonizzare la forma del dispositivo con il contenuto reale e intangibile della decisione, e quando la correzione non comporti modifica essenziale della decisione. Ha richiamato orientamenti giurisprudenziali precedenti che distinguono la lecita correzione dell'errore materiale dall'illegittima integrazione del dispositivo. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio tenendo conto del principio di diritto espresso (ossia per consentire la correzione dell'omissione del dispositivo in conformità alla motivazione).
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento sulla competenza del giudice dell'esecuzione e sulle impugnazioni/procedure esecutive; nella vicenda contestualizza la possibilità di intervento sul dispositivo sentenziale in sede esecutiva.
art. 130 cod. proc. pen.
Interpretato come norma che consente la correzione degli errori materiali quando la modifica sia finalizzata ad armonizzare la forma del dispositivo con il contenuto già espresso in motivazione, senza alterare la decisione sostanziale.
art. 665 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicabili al procedimento di correzione e all'attività del giudice dell'esecuzione, come norma di contesto procedurale.
Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina automaticamente nullità e può essere risolto valutando la volontà decisoria emergente dalla motivazione.
Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio
Precedente che ammette la correzione dell'errore materiale quando è necessario armonizzare l'espressione formale della decisione con il suo contenuto reale, senza incidere sulla decisione presa.
Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma e altro
Decisione che delimita l'ambito di applicazione dell'art. 130, escludendo la procedura quando l'intervento si traduca in una indebita integrazione o in una modifica essenziale della decisione.
Sez. 1, n. 3627 del 11/01/2022, Nicosia
Conferma l'orientamento secondo il quale l'errore materiale può essere corretto se dall'istruttoria e dalla motivazione risulta chiara la volontà del giudice corrispondente alla statuizione omessa.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammessa quando l'omissione o l'errore nel dispositivo è meramente formale e la volontà decisoria del giudice risulta chiaramente dalla motivazione; in tal caso la correzione non altera la decisione sostanziale.
- Non è ammessa la correzione con art. 130 quando l'intervento consisterebbe in una integrazione rilevante o in una modifica essenziale del contenuto della sentenza: in tali casi la via corretta è l'impugnazione ordinaria.
- Il giudice dell'esecuzione può essere chiamato a decidere sull'istanza di correzione dell'errore materiale; se ritiene che la modifica sia meramente formale e coerente con la motivazione, deve procedere alla correzione, altrimenti può ritenere l'istanza inammissibile e indicare la via dell'impugnazione.
- In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, bisogna verificare la pregnanza e la chiarezza degli elementi motivazionali che esprimono la volontà del giudice: se questa è evidente, la correzione è possibile; se la volontà non è chiara, la rettifica non può essere fatta in sede di correzione materiale.
- Quando la correzione riguarda concessionI di benefici (es. sospensione condizionale della pena, non menzione nel Casellario) indicate in motivazione ma omesse nel dispositivo, è possibile richiedere la rettifica perché tali statuizioni influenzano l'esecuzione ma non modificano la sostanza della decisione già adottata.
- Nel dubbio circa la natura dell'errore (materiale vs. sostanziale) conviene documentare analiticamente la presenza in motivazione degli elementi che attestano la volontà decisoria, per facilitare la correzione senza rimessione in sede di impugnazione.
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