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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20257/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è diretto contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente era stato arrestato in flagranza il 20/05/2018 per reati poi riqualificati: la Corte d'appello, dopo aver visionato un video, ha assolto l'imputato dal reato di lesioni perché il fatto non costituiva reato e ha dichiarato che non doversi procedere per la rapina, riqualificata in furto semplice, per difetto di querela. Il giudice della riparazione aveva ritenuto ostativo all'indennizzo il comportamento tenuto dall'imputato (sottrazione di una macchina fotografica, colluttazione con agenti e minacce nei loro confronti), ritenendo che tali condotte, in loro oggettività, potessero giustificare l'applicazione della misura cautelare (anche come tentata rapina impropria). Il ricorrente deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudice della riparazione rispetto al giudicato della Corte d'appello, sostenendo che si tratta di ipotesi di ingiustizia formale e che la sentenza di merito escludeva la violenza come elemento volontario connesso alla rapina.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il quadro normativo (art. 314 c.p.p. e art. 273 c.p.p. tra gli altri) e la giurisprudenza sulla riparazione per ingiusta detenzione, chiarendo che è oggi possibile riconoscere il diritto alla riparazione anche quando la mancanza di una condizione di procedibilità venga accertata solo in sede di merito, purché risulti che tale mancanza sussisteva sin dall'origine. Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice della riparazione che, sulla base degli atti e della stessa sentenza d'appello, ha individuato condotte (furto della macchina fotografica, colluttazione e minacce successive) che costituivano un comportamento equivoco e sufficientemente idoneo a giustificare l'emissione della misura cautelare; inoltre ha verificato che non era emersa la prova che il ricorrente avesse dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e le spese di lite del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione distinguendo l'ipotesi di ingiustizia sostanziale (comma 1, con formule assolutorie tassative) dall'ipotesi di ingiustizia formale (comma 2, con riferimento alla "decisione irrevocabile"). La Corte interpreta il comma 2 nel senso che la "decisione irrevocabile" può essere anche la sentenza di merito quando da essa emerga che sin dall'origine mancavano le condizioni di applicabilità della misura.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Prevede cause di non punibilità o condizioni di procedibilità (es. querela) la cui presenza, se mancante, rende illegittima l'applicazione della misura cautelare. La Corte ritiene che l'assenza di querela possa integrare una causa di non punibilità rilevante ai fini della riparazione.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra le cause di non punibilità/improcedibilità che incidono sul diritto alla custodia cautelare; la giurisprudenza valuta la sua incidenza nel determinare se la misura sia stata applicata legittimamente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente, con sentenza, la mancanza di una condizione di procedibilità. Citata come principio che obbliga alla pronta emersione di cause che impediscono il procedimento.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione al divieto di applicare la custodia cautelare in carcere quando la pena edittale massima non lo consente; la riqualificazione dei fatti in sede di merito può rendere incompatibile la misura originariamente applicata.

  • art. 309 e 310 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano il giudizio del Tribunale del riesame e i relativi provvedimenti che possono formare il giudicato cautelare; la decisione irrevocabile ai fini dell'ingiustizia formale poteva risultare anche da tali provvedimenti non impugnati.

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione può trovare fondamento anche quando la mancanza di una condizione di procedibilità (es. querela) venga accertata in sede di merito, purché risulti che tale mancanza sussisteva sin dall'origine e quindi la custodia cautelare fosse illegittima già al momento dell'applicazione.
  • Tuttavia la mera riqualificazione del fatto in sede di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta se, all'epoca dell'applicazione o conferma della misura cautelare, sussistevano elementi che giustificavano ragionevolmente la custodia (gravi indizi, condotte equivoche).
  • La presenza di comportamenti del detenuto che abbiano concretamente contribuito alla emissione o al mantenimento della misura (es. violenza, minacce, colluttazione con agenti) può essere ritenuta ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, salvo dimostrazione di dolo o colpa grave da parte dell'autorità che ha disposto la custodia.
  • Per chi agisce per ottenere riparazione è utile documentare e dimostrare che, sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare, non sussistevano ragionevoli motivi di applicarla; se la mancanza di una condizione di procedibilità (come la querela) è rilevante, va evidenziato che essa era già presente all'origine e non è il frutto di valutazioni emerse solo dopo.
  • In fase cautelare è strategico far emergere tempestivamente eventuali cause di improcedibilità o assenza di condizioni di procedibilità (es. tramite istanze al giudice e ricorsi avverso ordinanze cautelari), perché l'esistenza di un chiaro giudicato cautelare favorevole agevola la richiesta di riparazione.

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