Cassazione Penale, Sentenza n. 3256/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per omessa denuncia di lavori in zona sismica per due motivi: 1) errata applicazione della normativa sismica, sostenendo che gli immobili sono ubicati nel comune di Certaldo, classificato in zona 3 a bassa sismicità, per cui non sarebbero dovute applicarsi le norme che hanno portato alla contestazione penale (art. 94 e art. 94-bis d.P.R. 380/2001); 2) vizio di motivazione sulla riconducibilità soggettiva dell'illecito al Lotti, poiché non sarebbe il legale rappresentante della societa committente e la sua qualifica di amministratore delegato non implicherebbe automaticamente poteri di rappresentanza o responsabilita penale per i lavori.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (riguardante la valutazione di merito sulla qualifica e sulla rappresentanza societaria) perché sostanzialmente una richiesta di riesame delle risultanze probatorie. Quanto al primo motivo, relativo alla rilevanza penale delle opere in area di bassa sismicita, la Corte ha rilevato che, dopo l'introduzione dell'art. 94-bis e delle relative linee guida ministeriali, il Giudice deve compiere una verifica motivata sulla natura e consistenza degli interventi per stabilire se rientrino nelle categorie "rilevanti", "di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" e quindi se fosse necessaria preventiva autorizzazione regionale. Poiche la sentenza impugnata non ha svolto adeguata valutazione in tal senso, la Corte ha annullato la sentenza di primo grado e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), artt. 83, 93, 94
Le disposizioni disciplinano la classificazione sismica del territorio e l'obbligo di autorizzazione per lavori in zona sismica; l'art. 94 esclude in linea generale la preventiva autorizzazione regionale per alcune opere in aree a bassa sismicita ma va interpretato alla luce dell'art. 94-bis e delle successive integrazioni.
art. 94-bis, d.P.R. 380/2001 (introdotto dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55)
Introduce le categorie di interventi "rilevanti", "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" ai fini della pubblica incolumita e stabilisce che per gli interventi rilevanti in zona sismica e non nelle zone a bassa sismicita (3 e 4) è necessaria preventiva autorizzazione regionale; richiede una stretta interpretazione delle categorie per valutare la rilevanza penale della mancata autorizzazione.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
Ha fissato i principi generali per la classificazione sismica del territorio, eliminando la precedente categoria "non classificato" e introducendo la zona 4 come area di minor rischio, lasciando alle Regioni la predisposizione delle specifiche elencazioni.
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020 (linee guida generali ai sensi dell'art. 94-bis)
Fornisce criteri generali, non esaustivi, per l'individuazione delle tipologie di intervento da assegnare alle macro-categorie di rilevanza strutturale; serve al Giudice come parametro extra-penale per valutare se un intervento richieda autorizzazione preventiva e quindi se l'omessa denuncia integri reato.
Massime di principio
- In materia di lavori in aree sismiche, quando la zona è classificata come bassa sismicita (zone 3 o 4) il giudice deve valutare in modo motivato, usando le categorie dell'art. 94-bis e le linee guida ministeriali, se l'intervento sia "rilevante" e quindi soggetto all'obbligo di preventiva autorizzazione regionale.
- L'assenza di un accertamento motivato sulla natura e consistenza delle opere impedisce al giudice di affermare la rilevanza penale della mancata autorizzazione; in tale ipotesi la sentenza puo essere annullata e rinviata per un nuovo esame.
- Le linee guida ministeriali del 2020 vanno impiegate come criteri generali e integrativi ma non esaustivi: il giudice deve adattare la valutazione alle specificita regionali e alle elencazioni adottate dalla Regione.
- Le questioni soggettive di attribuzione di responsabilita (es. poteri di rappresentanza societaria), se sollevate come questioni di fatto e di merito, possono essere dichiarate inammissibili in sede di cassazione; tali profili devono essere adeguatamente contestati e valutati nel processo di merito.
- Dal punto di vista procedurale, la Corte di Cassazione richiede che le statuizioni penali fondate su norme tecniche o classificazioni siano sempre accompagnate da motivazioni chiare che richiamino le definizioni normative e i criteri applicativi utilizzati.
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