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Sentenza

Sentenza n. 628/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento al quesito n. 4; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 4 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronee e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);

Giustizia amministrativa202600323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la prova pratica e il relativo esito, deducendo l’illegittimità della valutazione del quesito n. 4. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lei prescelta. Con il secondo motivo ha dedotto l’ambiguità del quesito, tale da rendere illegittima la valutazione della commissione. In via subordinata ha censurato la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, quanto alle garanzie di anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova oppure neutralizzazione dei quesiti controversi.

La decisione

Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6, indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, e ha rideterminato la graduatoria. La ricorrente ha così conseguito un punteggio nella prova pratica almeno pari a 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che il riesame avesse integralmente soddisfatto l’interesse azionato e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, anziché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, tenendo conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della discrezionalità tecnica coinvolta e della definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, sentite le parti e dato l’avviso della possibile decisione semplificata.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di riammissione mediante rettifica del punteggio o altri strumenti idonei, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    È stato invocato come parametro della censura subordinata relativa alle operazioni concorsuali, senza pronuncia di merito a seguito della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale pari a 14 punti

    Il raggiungimento di almeno 14 punti nella prova pratica ha determinato l’ammissione della ricorrente alla prova orale.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, l’amministrazione modifica l’esito della procedura e adotta atti che soddisfano integralmente l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, non l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rettifica del punteggio concorsuale e la conseguente ammissione alla fase successiva della procedura integrano soddisfazione integrale dell’interesse azionato, anche quando derivino da un riesame in autotutela della commissione esaminatrice.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile delle censure insieme alle concrete modalità di definizione del giudizio e alla condotta processuale dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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