Sentenza n. 3250/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza n° 1170/2024 pronunciata in data 09 luglio 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, Giudice monocratico dott.ssa Sibilla Ottoni sezione lavoro, nel giudizio RG n. 4175/2022, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020-2021, e, per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione della ricorrente LEONARDO MOTTOLA, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 2000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Tivoli, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione, mediante la Carta elettronica del docente, l'importo complessivo di euro 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha fornito chiarimenti, documentazione o indicazioni comprovanti l'avvenuta esecuzione del giudicato, né ha allegato sopravvenienze ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo non eseguito il giudicato del Tribunale di Tivoli. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Ha inoltre applicato una penalità di mora, pari agli interessi legali sulla somma oggetto del beneficio, decorrente dal giorno successivo all'eventuale scadenza inutilmente decorsa. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 1 l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
È il titolo normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative; la costituzione con atto di mero stile e l'assenza di chiarimenti giustificano l'ordine di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere, nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e stabilire una penalità di mora ai sensi del dispositivo della pronuncia.
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