Regolamento (UE) 2016/6
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sulle importazioni dal Giappone di alimenti e mangimi potenzialmente contaminati a seguito dell’incidente di Fukushima. Definisce livelli massimi di cesio-134 e cesio-137, obblighi di dichiarazione e di analisi per specifiche categorie di prodotti e prefetture, nonché controlli ufficiali, notifica preventiva e condizioni per l’immissione in libera pratica. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014, introduce una disciplina transitoria per alcune partite già partite dal Giappone e prevede un riesame entro il 30 giugno 2016.
Condizioni speciali per l’importazione nell’Unione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente di Fukushima, con livelli massimi di cesio e controlli specifici.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, originari del Giappone o da esso provenienti. Sono esclusi i prodotti raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011, le scorte personali di prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 206/2009 e le scorte personali di prodotti di origine non animale a carattere non commerciale destinate al consumo personale; in caso di dubbio sulla natura personale delle scorte, l’onere della prova grava sul destinatario. Il regolamento si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; disciplina inoltre specifiche procedure per partite provenienti da determinate prefetture giapponesi e per taluni prodotti individuati negli allegati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6: importazioni dal Giappone di alimenti e mangimi dopo Fukushima
Il regolamento interviene nel quadro delle misure urgenti adottate dall’Unione ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 per fronteggiare il rischio radiologico connesso all’incidente di Fukushima. La Commissione aggiorna il regime speciale già succedutosi nel tempo, alla luce dei dati di occorrenza raccolti e dei controlli effettuati, mantenendo una disciplina mirata per talune categorie di prodotti e prefetture giapponesi.
Ambito di applicazione e ratio della misura
Il testo riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti. La logica della disciplina è preventiva: impedire l’ingresso nel mercato UE di prodotti che possano superare i livelli massimi di radioattività, in particolare per cesio-134 e cesio-137, assicurando nel contempo un controllo documentale e laboratoristico lungo la catena importativa.
Sono espressamente esclusi:
- i prodotti raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011;
- le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine animale;
- le scorte personali di origine non animale, quando non commerciali e destinate al consumo personale.
Definizioni operative
Ai fini applicativi assume rilievo la definizione di "partita", costruita in modo diverso a seconda che si tratti di prodotti soggetti o meno a campionamento e analisi obbligatori. Per i prodotti più sensibili, la partita è legata alla stessa classe o descrizione, agli stessi documenti, allo stesso mezzo di trasporto e alla stessa prefettura di provenienza; per gli altri prodotti, la definizione è più ampia, ma sempre riferita ai documenti, al mezzo di trasporto e alle prefetture indicate nella dichiarazione.
Livelli massimi di radioattività
L’articolo 4 impone che i prodotti rispettino i livelli massimi di cesio-134 e cesio-137 riportati nell’allegato I. L’allegato distingue tra alimenti per uso umano e mangimi, con valori specifici per categorie quali alimenti per lattanti, latte e bevande a base di latte, acque minerali e bevande simili, tè, altri prodotti alimentari e varie categorie di alimenti per animali.
L’allegato precisa anche criteri tecnici importanti:
- per i prodotti essiccati destinati a essere consumati ricostituiti, il limite si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo;
- per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5;
- per il tè il limite si applica all’infuso di foglie non fermentate, con fattori di trasformazione specifici;
- alcuni valori sostituiscono provvisoriamente quelli previsti dai regolamenti Euratom richiamati, per garantire coerenza con i limiti giapponesi vigenti.
Prodotti soggetti a dichiarazione, campionamento e analisi
L’articolo 5 individua una serie di prodotti particolarmente sensibili, per i quali la partita deve essere accompagnata da una dichiarazione valida: funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, fuki, Aralia spp., germogli di bambù, felci e koshiabura, oltre ai prodotti derivati e ai prodotti composti contenenti per oltre il 50% tali ingredienti.
La dichiarazione ha una funzione probatoria articolata. Essa deve attestare:
- la conformità alla legislazione vigente in Giappone;
- in alternativa, che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell’11 marzo 2011;
- oppure che non proviene da prefetture dell’allegato II per le quali sono obbligatori campionamento e analisi;
- oppure che proviene da tali prefetture ma non ne è originario e non è stato esposto a radioattività durante il transito;
- oppure che è accompagnato da un rapporto di analisi;
- oppure, se l’origine dei prodotti o degli ingredienti oltre il 50% non è nota, che è comunque accompagnato da un rapporto di analisi.
Per il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate, la dichiarazione e il rapporto di analisi sono sempre richiesti, indipendentemente dal luogo di sbarco.
Modalità di redazione e firma della dichiarazione
L’articolo 6 rinvia al modello dell’allegato III. La firma dipende dalla tipologia di attestazione:
- nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), può essere apposta da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o di un ente autorizzato sotto la sua vigilanza;
- nei casi di cui alle lettere d) ed e) e per i prodotti dell’articolo 5, paragrafo 4, la firma spetta all’autorità giapponese competente e la dichiarazione deve essere accompagnata dal rapporto di analisi.
Prefetture interessate e allegato II
L’allegato II elenca le prefetture giapponesi per le quali sussistono obblighi di campionamento e analisi per specifiche categorie di prodotti. In particolare:
- per Fukushima l’elenco è più ampio e comprende funghi, pesci e prodotti della pesca, riso, semi di soia, fuki, Aralia spp., germogli di bambù, felci, koshiabura e kaki, oltre ai relativi derivati;
- per Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba e Iwate l’obbligo riguarda soprattutto funghi, pesci e prodotti della pesca, Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, koshiabura e felce penna di struzzo;
- per Akita, Yamagata e Nagano l’obbligo riguarda funghi e alcune piante selvatiche commestibili e derivati;
- per Yamanashi, Shizuoka e Niigata l’obbligo riguarda funghi e koshiabura;
- sono inoltre inclusi i prodotti composti contenenti per oltre il 50% i prodotti elencati.
Identificazione, notifica preventiva e canali di ingresso
Ogni partita di prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, deve essere identificata da un codice univoco che compare nei principali documenti della filiera: dichiarazione, rapporto di analisi, documento comune di entrata o documento veterinario comune di entrata e certificato sanitario.
Prima dell’arrivo nell’Unione, gli operatori o i loro rappresentanti devono notificare la partita con almeno due giorni lavorativi di anticipo. Per i prodotti di origine non animale si utilizza il DCE; per il pesce e i prodotti della pesca si utilizza il DVCE. L’ingresso avviene tramite punto di entrata designato; se la partita rientra nel campo della direttiva 97/78/CE, l’ingresso avviene invece tramite posto d’ispezione frontaliero.
Controlli ufficiali e conseguenze della non conformità
Le autorità competenti effettuano controlli documentali su tutte le partite, nonché controlli di identità e fisici a campione con analisi di laboratorio per il cesio-134 e il cesio-137. I risultati devono essere disponibili entro cinque giorni lavorativi.
Se le analisi dimostrano che le garanzie fornite nella dichiarazione non sono vere, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita è considerata non conforme. I costi dei controlli e delle misure conseguenti sono posti integralmente a carico degli operatori. I prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato e devono essere eliminati in sicurezza o rispediti in Giappone.
Immissione in libera pratica e rapporti con la disciplina veterinaria
Per le partite soggette all’articolo 5, paragrafo 1, la libera pratica doganale è subordinata alla presentazione del DCE debitamente compilato dall’autorità competente dopo il completamento di tutti i controlli ufficiali. La dogana procede allo svincolo solo se il DCE contiene una decisione favorevole nella casella II.14 e la firma nella casella II.21. Per le partite che ricadono nella direttiva 97/78/CE, si applica invece il regolamento (CE) n. 136/2004.
Abrogazione, transizione e riesame
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014. Tuttavia, disciplina anche una fase transitoria: possono ancora essere importati i prodotti conformi al vecchio regolamento e quelli che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del nuovo testo, oppure dopo l’entrata in vigore ma prima del 1º febbraio 2016, purché accompagnati da una dichiarazione conforme al regolamento abrogato e rilasciata prima dell’entrata in vigore del nuovo regime.
Il regolamento deve essere riesaminato entro il 30 giugno 2016, quando saranno disponibili i risultati relativi al quinto periodo vegetativo (2015) successivo all’incidente di Fukushima.
Entrata in vigore
Il testo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Campo di applicazione ed esclusioni
Il regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti. Restano esclusi i prodotti raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011, le scorte personali di prodotti di origine animale e le scorte personali non commerciali di origine non animale destinate al consumo personale; in caso di dubbio l’onere della prova incombe al destinatario.
Definizione di partita
La nozione di "partita" è definita in modo distinto per i prodotti soggetti a campionamento e analisi obbligatori ai sensi dell’articolo 5 e per gli altri prodotti: nel primo caso rilevano stessa classe/descrizione, stessi documenti, stesso mezzo di trasporto e stessa prefettura di origine; nel secondo caso contano stessi documenti, stesso mezzo di trasporto e una o più prefetture, nei limiti della dichiarazione di cui all’articolo 5.
Divieto di importazione di prodotti non conformi e livelli massimi di cesio
Possono essere importati nell’Unione solo i prodotti conformi al regolamento. I prodotti devono rispettare i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 indicati nell’allegato I, che distingue tra alimenti per uso umano e alimenti per animali.
Dichiarazione obbligatoria per taluni prodotti
Ogni partita di funghi, pesce e prodotti della pesca ad eccezione dei pettinidi, riso, semi di soia, kaki, fuki, Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura, nonché dei prodotti derivati e dei composti con oltre il 50% di tali prodotti, deve essere accompagnata da una dichiarazione valida redatta e firmata secondo l’articolo 6. La dichiarazione attesta la conformità alla legislazione giapponese e, a seconda dei casi, che il prodotto è stato raccolto/trasformato prima dell’11 marzo 2011, che non proviene da prefetture dell’allegato II, che è transitato senza esposizione a radioattività, oppure che è accompagnato da un rapporto di analisi; per il pesce e i prodotti della pesca catturati nelle acque costiere di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate è sempre richiesto anche il rapporto di analisi.
Redazione, firma e rapporto di analisi
La dichiarazione deve seguire il modello dell’allegato III. Per i casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), essa è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o di un ente autorizzato sotto la sua supervisione; per i casi di cui alle lettere d) ed e) e per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, è firmata dall’autorità competente giapponese ed è accompagnata da un rapporto di analisi con i risultati del campionamento e dell’analisi.
Identificazione della partita
Ogni partita di prodotti soggetti all’articolo 5, paragrafo 1, deve essere identificata da un codice riportato nella dichiarazione, nel rapporto di analisi, nel documento comune di entrata o nel documento veterinario comune di entrata e nel certificato sanitario che accompagna la partita.
Punto di entrata e posto d’ispezione frontaliero
Le partite soggette all’articolo 5, paragrafo 1, entrano nell’Unione tramite un punto di entrata designato ai sensi del regolamento (CE) n. 669/2009. Se rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, l’ingresso avviene invece attraverso un posto d’ispezione frontaliero e si applica la disciplina veterinaria pertinente.
Notifica preventiva
Gli operatori o i loro rappresentanti devono notificare in anticipo l’arrivo di ogni partita soggetta all’articolo 5, paragrafo 1. Per i prodotti di origine non animale si utilizza la parte I del documento comune di entrata (DCE); per il pesce e i prodotti della pesca si usa il documento veterinario comune di entrata (DVCE). Il documento va trasmesso all’autorità competente almeno due giorni lavorativi prima dell’arrivo fisico della partita.
Controlli ufficiali
Le autorità competenti effettuano controlli documentali su tutte le partite e controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio per la presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi devono essere disponibili entro cinque giorni lavorativi. Se le analisi dimostrano che le garanzie della dichiarazione sono false, la dichiarazione è invalida e la partita è non conforme.
Spese a carico degli operatori
Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari.
Immissione in libera pratica
La libera pratica delle partite soggette all’articolo 5, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali del DCE debitamente compilato dall’autorità competente dopo i controlli ufficiali. La dogana può svincolare la partita solo se nel DCE è indicata una decisione favorevole nella casella II.14 e firmata nella casella II.21. Per le partite soggette alla direttiva 97/78/CE si applica invece il regolamento (CE) n. 136/2004.
Gestione dei prodotti non conformi
I prodotti che non rispettano il regolamento non possono essere immessi sul mercato e devono essere eliminati in condizioni di sicurezza oppure rinviati in Giappone.
Riesame, abrogazione e disciplina transitoria
Il regolamento deve essere riesaminato entro il 30 giugno 2016. È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014. In via transitoria possono essere importati i prodotti conformi al regolamento abrogato e quelli che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, oppure dopo tale entrata in vigore ma prima del 1º febbraio 2016, se accompagnati da una dichiarazione conforme al regolamento (UE) n. 322/2014 emessa prima dell’entrata in vigore del nuovo testo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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