Regolamento (UE) 2016/4
Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il rinvio contenuto nel regolamento (CE) n. 216/2008 ai requisiti ambientali internazionali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti e alle pertinenze. In particolare, sostituisce il riferimento alla versione dell’allegato 16 della convenzione di Chicago vigente al 17 novembre 2011 con i nuovi emendamenti 11-B e 8 del volume II, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2015. L’atto è di natura puramente modificativa e si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 aggiornando i requisiti essenziali di protezione ambientale applicabili a prodotti, parti e pertinenze nel settore dell’aviazione civile.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti, alle parti e alle pertinenze disciplinati dal regolamento (CE) n. 216/2008 nel settore dell’aviazione civile, con specifico riferimento ai requisiti di protezione ambientale. L’intervento ha portata generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; riguarda l’aggiornamento dei riferimenti tecnici all’allegato 16 della convenzione di Chicago, nella versione indicata dal regolamento. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per i requisiti ambientali dell’aviazione civile
Il regolamento (UE) 2016/4 della Commissione interviene in modo puntuale sul quadro europeo della sicurezza aerea, aggiornando i requisiti essenziali di protezione ambientale applicabili a prodotti, parti e pertinenze aeronautiche. L’adeguamento si rende necessario per recepire le modifiche apportate nel 2014 ai volumi I e II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, con particolare riguardo alle nuove norme acustiche.
Contesto e finalità
Il regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce regole comuni nel settore dell’aviazione civile e prevede, all’articolo 6, paragrafo 1, che i prodotti, le parti e le pertinenze rispettino i requisiti ambientali contenuti nei volumi I e II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, nella versione vigente al 17 novembre 2011. Poiché tali volumi sono stati modificati nel 2014, la Commissione ritiene necessario aggiornare il rinvio normativo, sulla base del parere dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea e in conformità al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.
Modifica sostanziale introdotta
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. Da tale sostituzione deriva che:
- i prodotti, le parti e le pertinenze devono conformarsi ai requisiti di protezione ambientale previsti dall’emendamento 11-B del volume II e dall’emendamento 8 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago;
- il riferimento temporale è la versione entrata in vigore il 1° gennaio 2015;
- restano fatte salve le appendici dell’allegato 16.
Ambito materiale della disciplina
L’intervento riguarda esclusivamente il profilo dei requisiti ambientali nel settore dell’aviazione civile. Non modifica il quadro generale delle regole comuni del regolamento (CE) n. 216/2008, ma aggiorna il contenuto tecnico del rinvio a standard internazionali, con effetto sugli operatori e sui soggetti coinvolti nella progettazione, immissione sul mercato o certificazione dei prodotti aeronautici interessati.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti ambientali per prodotti, parti e pertinenze
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale previsti dall’emendamento 11-B del volume II e dall’emendamento 8 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2015, fatte salve le appendici dell’allegato 16.
Base giuridica e motivazioni dell’intervento
Il regolamento si fonda sull’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008. I considerando spiegano che il precedente rinvio all’allegato 16 della convenzione di Chicago era riferito alla versione in vigore il 17 novembre 2011 e che, poiché i volumi I e II dell’allegato 16 sono stati modificati nel 2014 con nuove norme acustiche, è necessario adeguare la normativa UE.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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