Regolamento (UE) 2016/5
Regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sulla certificazione ambientale degli aeromobili per recepire le nuove norme acustiche introdotte nel 2014 nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago. La modifica interviene sul regolamento (UE) n. 748/2012, sostituendo la lettera a) del punto 21.A.18 della parte 21. L’effetto principale è l’allineamento dei requisiti acustici di riferimento ai diversi capitoli dell’allegato 16, volume I, a seconda della categoria di aeromobile.
Modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 aggiornando i requisiti acustici di riferimento per la certificazione ambientale degli aeromobili.
Ambito di applicazione
Si applica alla certificazione di omologazione/aeronavigabilità ambientale di aeromobili, prodotti, parti e pertinenze disciplinata dal regolamento (UE) n. 748/2012, con specifico riferimento ai requisiti acustici da utilizzare nell’ambito della parte 21 dell’allegato I. Riguarda in particolare i diversi tipi di aeromobili contemplati dall’allegato 16 della Convenzione di Chicago: velivoli subsonici a reazione, velivoli ad elica, elicotteri, velivoli supersonici e aeromobili a rotore basculante. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 in materia di requisiti acustici ambientali
Il regolamento della Commissione del 5 gennaio 2016 interviene sul sistema UE di certificazione ambientale degli aeromobili per adeguarlo alle modifiche del 2014 dell’allegato 16 della Convenzione di Chicago. La finalità è assicurare che i requisiti acustici di riferimento utilizzati nell’Unione restino allineati agli standard internazionali applicabili, in coerenza con il regolamento (CE) n. 216/2008.
Contesto normativo
Il regolamento richiama l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, secondo cui prodotti, parti e pertinenze devono rispettare i requisiti di protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, nella versione vigente al 17 novembre 2011, salvo le appendici. Tali requisiti erano già stati recepiti nel diritto dell’Unione dal regolamento (UE) n. 748/2012; tuttavia, poiché nel 2014 l’allegato 16 è stato modificato introducendo nuove norme acustiche, è stato necessario un aggiornamento del testo applicativo.
Modifica sostanziale alla parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012
L’articolo 1 sostituisce la lettera a) del punto 21.A.18 dell’allegato I (parte 21). La nuova formulazione precisa che i requisiti acustici di riferimento per il rilascio dei certificati di omologazione di aeromobili sono quelli prescritti dal capitolo 1 dell’allegato 16, volume I, parte II, della Convenzione di Chicago, oltre ai capitoli specificamente richiamati per ciascuna categoria di aeromobile:
- per i velivoli subsonici a reazione: capitoli 2, 3, 4 e 14, secondo i casi;
- per i velivoli ad elica: capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, secondo i casi;
- per gli elicotteri: capitoli 8 e 11, secondo i casi;
- per i velivoli supersonici: capitolo 12, secondo i casi;
- per gli aeromobili a rotore basculante: capitolo 13, secondo i casi.
Iter decisionale
Il regolamento dichiara che le misure adottate si basano sul parere dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, espresso ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, e che sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti acustici di riferimento
Sostituisce la lettera a) del punto 21.A.18 dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012. I requisiti acustici di riferimento per il rilascio dei certificati di omologazione di aeromobili sono quelli previsti dal capitolo 1 dell’allegato 16, volume I, parte II, della Convenzione di Chicago, e, a seconda dei casi: per i velivoli subsonici a reazione i capitoli 2, 3, 4 e 14; per i velivoli ad elica i capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14; per gli elicotteri i capitoli 8 e 11; per i velivoli supersonici il capitolo 12; per gli aeromobili a rotore basculante il capitolo 13.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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