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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13204/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un correntista ha agito per ottenere il risarcimento del danno derivante da una serie di operazioni telematiche non autorizzate, consistite in ricariche di carte prepagate e di un’utenza telefonica, eseguite in pochi giorni per un importo complessivo di circa 31.949,58 euro. In primo grado il giudice, anche all’esito di consulenza tecnica, aveva riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato per la mancata messa a disposizione del computer utilizzato per gli accessi al conto e aveva condannato la società convenuta al pagamento del residuo, oltre alla manleva dei terzi chiamati. In appello, invece, la domanda del cliente era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto non assolto dall’attore l’onere di provare che i bonifici non fossero stati da lui autorizzati, valorizzando la distruzione del computer che impediva verifiche su eventuali phishing o sulle misure di sicurezza adottate, e ritenendo che la società avesse provato l’adozione di adeguati sistemi di sicurezza tramite certificazioni prodotte. Nel ricorso per cassazione il cliente ha denunciato violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio e sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento: ha sostenuto che spettasse al gestore del servizio dimostrare la riconducibilità delle operazioni al cliente e l’adozione di misure idonee a prevenire frodi, non potendo farsi ricadere sull’utente le conseguenze della mancata prova causata dalla rottamazione del computer; ha inoltre censurato il valore probatorio attribuito alle certificazioni dei sistemi di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva invertito il riparto dell’onere della prova in una controversia relativa a operazioni di pagamento elettronico. La Corte ha affermato che, qualificato il rapporto in termini contrattuali, spetta al prestatore dei servizi di pagamento dimostrare la riconducibilità dell’operazione al cliente e, quindi, l’adempimento corretto delle proprie obbligazioni con l’adozione di misure tecniche idonee. Poiché la Corte d’appello aveva invece imposto al cliente di provare la mancata autorizzazione dei bonifici e la diligenza nella gestione del sistema informatico, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale, nel contesto di un rapporto qualificato come obbligazione contrattuale di pagamento

  • art. 2050 c.c.

    richiamato dai motivi di ricorso per sostenere la responsabilità per attività pericolosa e il relativo riparto dell'onere della prova

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che fosse stato erroneamente addossato al cliente un onere non suo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni

  • art. 15 d. lgs. n. 196 del 2003

    richiamato nei motivi di ricorso in materia di trattamento dei dati e responsabilità per il danno

  • art. 10, comma 2, d. lgs. n. 11 del 2010

    richiamato per affermare che spetta al prestatore dei servizi di pagamento provare la riconducibilità dell'operazione al cliente

  • art. 11 d. lgs. n. 11 del 2010

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di nullità processuale

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 31 d. lgs. n. 193/2003

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 15 d. lgs. n. 193/2003

    richiamato nei motivi di ricorso

Massime di principio

  • In una controversia relativa a operazioni di pagamento elettronico non autorizzate, quando il rapporto è qualificabile come contrattuale, il prestatore del servizio deve provare la riconducibilità dell'operazione al cliente e l'adempimento delle misure di sicurezza dovute.
  • L'utente non può essere gravato dell'onere di dimostrare in positivo la mancata autorizzazione dell'operazione quando l'assetto probatorio corretto impone al gestore del servizio di dimostrare che l'operazione è stata eseguita secondo le regole di sicurezza e con imputabilità al cliente.
  • Se l'istruzione probatoria lascia ignoto il fatto relativo all'effettiva provenienza dell'operazione, le conseguenze dell'incertezza ricadono sul soggetto su cui grava l'onere probatorio, cioè sul prestatore del servizio di pagamento.
  • Le certificazioni sui sistemi di sicurezza possono rilevare solo se idonee a dimostrare concretamente l'adozione di misure tecniche adeguate e la riconducibilità dell'operazione al cliente; non sono sufficienti, di per sé, a spostare sull'utente l'onere di prova della frode.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProve
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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