Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1330/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1236/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo l’inadempimento della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1236/2024, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto del ricorrente all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannando il Ministero all’erogazione dell’importo complessivo di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva il 2 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la prescrizione delle modalità esecutive, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento del comando giudiziale. Ha ordinato all’Amministrazione di attribuire al ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati e per l’importo complessivo di 2.000 euro, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il compenso del commissario, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione e da liquidarsi con separato decreto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 550 euro, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale base normativa per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione destinataria non vi dia spontanea esecuzione.
  • L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è ammissibile, nel caso di sentenza esecutiva, quando il provvedimento sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata l’inerzia dell’amministrazione e in assenza di prova dell’adempimento, il giudice può ordinare direttamente le modalità concrete di esecuzione del giudicato, fissando un termine ultimativo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato e prevedendo un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del comando giudiziale grava sull’amministrazione che intenda opporre l’adempimento; in mancanza di elementi idonei, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.