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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29299/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena concordata. Con l'unico motivo deduceva che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la possibile sussistenza di cause di assoluzione nel merito, lamentando quindi il mancato proscioglimento d'ufficio nonostante la definizione concordata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Ha affermato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché, una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; l'accoglimento della richiesta di pena concordata implica che il giudice di secondo grado non debba pronunciarsi oltre i limiti derivanti dalla rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non impone, nel patteggiamento in appello, una specifica motivazione sul mancato proscioglimento quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come fonte della reintroduzione del patteggiamento in appello.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Indicato nel testo quale base della pronuncia di appello resa su concorde richiesta delle parti.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, una volta che l'imputato abbia aderito alla definizione concordata e rinunciato ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a svolgere una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non può essere utilizzato per lamentare l'omessa verifica delle cause di proscioglimento nel merito, quando la censura presupponga un controllo eccedente i limiti devolutivi dell'impugnazione.
  • Nel patteggiamento in appello la cognizione del giudice è circoscritta ai profili non coperti dalla rinuncia ai motivi di gravame, con conseguente inammissibilità delle doglianze che pretendano una verifica ulteriore su nullità assolute, inutilizzabilità o cause di proscioglimento non devolute.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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