Sentenza del 07/12/2016 n. 25089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, la sentenza della CTR Campania, sostenendo che il mancato pagamento delle rate successive alla prima impedisse il perfezionamento del condono. Secondo l'Amministrazione, non era possibile applicare per analogia le regole previste per altre forme di condono, nelle quali il pagamento della prima rata può essere sufficiente a definire il rapporto fiscale. La Corte ha inoltre esaminato gli effetti del mancato pagamento sulle sanzioni relative all'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario dello Studio. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 è un condono clemenziale, distinto dalle altre forme di condono, e si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il mancato o parziale versamento delle rate fa venir meno i benefici del condono e consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originaria e applicare le sanzioni sull'intero importo non versato, senza riduzione proporzionale per le somme eventualmente pagate. In materia di IVA, la Corte ha inoltre rilevato l'incompatibilità della rinuncia alle sanzioni con il diritto dell'Unione europea. Lo Studio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.700 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
"Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ..."
La norma disciplina un condono clemenziale per imposte e ritenute già risultanti dalle dichiarazioni. Il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, anche quando il pagamento è rateizzato.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Prevedono forme diverse di condono, di natura premiale, non assimilabili all'art. 9-bis. Le relative regole non possono essere applicate analogicamente al condono disciplinato dall'art. 9-bis.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
"È soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"
In caso di mancato perfezionamento del condono, resta rilevante l'originario omesso versamento dell'imposta. La sanzione può quindi essere commisurata all'intero importo originariamente non versato, non soltanto al residuo dopo i pagamenti parziali.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali impedisce di estendere all'art. 9-bis le disposizioni più favorevoli previste per altri condoni.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Le disposizioni europee impongono agli Stati membri di assicurare la corretta riscossione dell'IVA. È incompatibile con tali obblighi una disciplina nazionale che comporti la rinuncia generalizzata alle sanzioni per violazioni relative all'IVA.
Sentenza Corte di giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06
Ha dichiarato incompatibili con il diritto dell'Unione le disposizioni della L. n. 289 del 2002 che consentivano il condono dell'IVA, nella parte relativa alla rinuncia alle sanzioni.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede espressamente il pagamento integrale o rateale entro termini perentori, il beneficio si perfeziona solo con il puntuale pagamento di tutte le rate richieste.
- Non è possibile applicare per analogia al contribuente le regole più favorevoli previste per una diversa procedura di condono, soprattutto quando si tratta di norme eccezionali.
- Il pagamento parziale delle somme richieste per il condono non trasforma la procedura in una definizione proporzionale e non limita necessariamente le sanzioni al solo residuo non pagato.
- Se il condono non si perfeziona, l'Amministrazione può recuperare l'obbligazione tributaria originaria e applicare le sanzioni previste per l'originario omesso versamento.
- Per l'IVA, le norme nazionali di condono devono essere interpretate in conformità al diritto dell'Unione europea: non sono normalmente ammissibili rinunce generalizzate alle sanzioni che compromettano la corretta riscossione del tributo.
- La qualificazione della misura agevolativa come condono premiale o clemenziale è decisiva per stabilire se il pagamento della prima rata sia sufficiente oppure se occorra il pagamento integrale.
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