Cassazione Penale, Sentenza n. 13403/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna in cassazione la sentenza del GUP che lo ha condannato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (203,33 g) e cessione a persone ignote: 1) deduce violazione dell'art. 438 c.p.p. perché il Tribunale avrebbe dichiarato irrevocabile la richiesta di applicazione della pena con rito abbreviato (presentata il 25/11/2023 con consenso del P.M. ex art. 447 c.p.p.), nonostante la successiva entrata in vigore del d.lgs. n. 162/2022 ("Riforma Cartabia") che avrebbe introdotto istituti favorevoli; sostiene che la irrevocabilità sarebbe da ritenersi solo al momento della pronuncia della sentenza; 2) censura la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 (commi 1 e 1-bis), sostenendo che, alla luce del materiale fotografico e della abbondante presenza di nastro e cellophane, la quantità effettiva sarebbe compatibile con la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo art. 73.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di irrevocabilità dell'accordo tra imputato e P.M. (art. 447 c.p.p.), conformemente a consolidata giurisprudenza, e ha rilevato inoltre la mancanza di un concreto interesse all'impugnazione da parte del ricorrente in relazione alla presunta applicabilità della lex superveniens (d.lgs. 162/2022), non essendo state dedotte specifiche conseguenze favorevoli effettive. Sul secondo motivo ha ritenuto l'impugnazione inammissibile perché la censura attiene a valutazioni di fatto (quantità e confezionamento) e non a un 'errore manifesto' di qualificazione giuridica, che è il limite consentito per la cassazione nelle ipotesi di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis). Conseguentemente il provvedimento di merito resta confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento al regime dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); utilizzato per inquadrare l'accordo tra imputato e P.M. come negozio processuale che può diventare irrevocabile.
art. 447 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il consenso del P.M. secondo la giurisprudenza rende l'accordo recettizio e, una volta perfezionato, la richiesta diviene irrevocabile.
art. 438 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma sul momento di ammissibilità della richiesta di rito alternativo; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione che riconosce l'irrevocabilità già al perfezionamento dell'accordo.
d.lgs. n. 162/2022 ("Riforma Cartabia")
Lex superveniens richiamata dal ricorrente come fonte di istituti più favorevoli per il rito abbreviato; la Corte ricorda che la revoca del consenso per sopravvenuta legge più favorevole è possibile solo se il ricorrente dimostra interesse concreto e attuale e specifici vantaggi derivanti dalla revoca.
art. 73 DPR 309/1990
Norma sulla disciplina degli illeciti relativi agli stupefacenti; nel caso è stato contestato il comma 1 e 1-bis (spaccio/dispersione per fini di spaccio) mentre il ricorrente invocava la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5. La Corte ha ritenuto che la questione attenga a valutazioni di fatto, non idonee a costituire errore manifesto.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita in cassazione le doglianze sulla qualificazione giuridica in sentenze di patteggiamento al solo caso dell'errore manifesto; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare inammissibile il motivo.
art. 568 cod. proc. pen., comma 4
Richiamato in relazione al principio che per proporre impugnazione bisogna avere interesse; la Corte ha applicato il principio per valutare l'assenza di interesse concreto all'impugnazione del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.
art. 81 cod. pen., art. 14 legge sugli stupefacenti (richiamati nel merito)
Richiami normativi contenuti nella motivazione di merito: art. 81 c.p. per il concorso di persone, art. 14 per la classificazione delle sostanze (tabella 1) e pertinenti alla qualificazione del reato e alla misura della pena.
Massime di principio
- L'accordo tra imputato e Pubblico Ministero per l'applicazione della pena (patteggiamento/rito abbreviato con consenso) è considerato dalla giurisprudenza un negozio processuale che, una volta perfezionato con il consenso reciproco, diventa irrevocabile e non può essere unilateralmente modificato dall'imputato.
- La sopravvenienza di una legge più favorevole (lex superveniens) può consentire la revoca del consenso all'accordo, ma il ricorrente deve allegare e provare un interesse concreto e attuale: non basta un generico richiamo alla riforma, occorre dimostrare vantaggi effettivi conseguibili con la revoca.
- In cassazione, nei casi di applicazione della pena su richiesta, le contestazioni della qualificazione giuridica sono ammesse solo se si tratta di un 'errore manifesto' (chiaramente evidente e privo di margini di opinabilità); le valutazioni di fatto o probatorie non sono sindacabili mediante il rimedio straordinario della cassazione in tale contesto.
- Per impugnare utilmente è necessario dimostrare che l'annullamento o la modifica della decisione impugnata produrrebbe un vantaggio pratico e attuale per il ricorrente: l'assenza di questo interesse determina l'inammissibilità del gravame.
- Nelle contestazioni circa la qualificazione in reati di stupefacenti (distinzione tra art. 73, comma 1/1-bis e comma 5), occorre fornire elementi probatori precisi e non basarsi solo su deduzioni fotografiche o presunzioni: la determinazione della lieve entità è una valutazione che richiede accertamento puntuale dei fatti e degli elementi probatori.
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