Cassazione Civile, Ordinanza n. 18577/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un terreno. La società promissaria acquirente aveva agito per ottenere l'adempimento del preliminare; in via subordinata era stata chiesta la restituzione degli acconti eccedenti la caparra confirmatoria. Nel corso del giudizio la società attrice fallì e subentrò il fallimento, che rinunciò alla domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e chiese la restituzione della parte di caparra eccedente quanto versato. Gli eredi della originaria controparte formularono domanda riconvenzionale di adempimento del contratto e risarcimento del danno; solo subordinatamente chiesero l'accertamento della risoluzione del contratto e il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. con ritenzione della caparra. Il Tribunale rigettò la domanda di risoluzione proposta dall'attrice e accolse la riconvenzionale, risolvendo il contratto per inadempimento dei promissari acquirenti e condannandoli al risarcimento. In appello gli eredi denunciarono la violazione degli artt. 112, 113 e 277 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda principale di adempimento e aveva invece deciso sulla domanda subordinata di risoluzione. La Corte d'appello rigettò il motivo affermando che il giudice non è tenuto a seguire un ordine prestabilito nell'esame delle domande. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto la censura di omessa pronuncia, deducendo nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; il secondo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello fosse incorsa in violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta in via principale di adempimento del contratto, che doveva essere esaminata prima della subordinata domanda di risoluzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande proposte e, nel caso di domande subordinate, di esaminare prioritariamente quella principale; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza.
art. 113 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. come parametro della dedotta nullità processuale.
art. 277 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 112 e 113 c.p.c. nel dedurre il vizio di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per censurare la nullità della sentenza d'appello per error in procedendo.
art. 2932 c.c.
domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, poi rinunciata dal fallimento subentrato.
art. 1385 c.c.
richiamato con riferimento alla domanda subordinata di risoluzione e al diritto di recesso con ritenzione della caparra.
Massime di principio
- Quando una parte cumula domande in via principale e subordinata, il giudice deve esaminare prioritariamente la domanda principale e solo in caso di suo rigetto può passare alla subordinata.
- L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e può essere dedotta in cassazione come error in procedendo.
- Il giudice non può giustificare l'omissione di una domanda principale affermando in modo generico di aver accolto alcune domande e respinto le altre: occorre una decisione espressa sul capo controverso specificamente devoluto.
- Nel giudizio di legittimità, quando è denunciato un vizio processuale di omessa pronuncia, la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare la rituale formulazione e la mancata decisione sulla domanda.
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